Giudizio di conto e principio di alterità nella parificazione dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 42 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato impone che la parificazione del conto giudiziale provenga da un soggetto diverso dall’agente contabile tenuto alla resa del conto. La coincidenza in un’unica figura dell’agente contabile e del responsabile del servizio finanziario determina l’assenza di idonea parificazione ex art. 139, comma 1, c.g.c. Il giudice del conto dichiara pertanto il non luogo a provvedere e dispone la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., per il prosieguo dell’istruttoria sulla regolarità del conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto presentato dall’agente contabile di un ente locale per il periodo dall’1.8.2020 al 31.12.2020. Il magistrato designato per l’esame del conto ha formulato nella propria relazione rilievi di irregolarità, incentrati segnatamente sulla coincidenza tra la figura dell’agente contabile e quella del responsabile del servizio finanziario.
La Procura regionale ha concordato con i rilievi, evidenziando la violazione del principio di alterità e chiedendo la restituzione degli atti per l’acquisizione della parificazione da parte di un organo superiore. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva, sostenendo la propria buona fede e contestando che la circolare richiamata dalla Procura fosse successiva alla presentazione del conto. La questione arriva al Collegio per la discussione sul conto medesimo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro processuale del giudizio di conto, che trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c.. La prima disposizione disciplina il deposito della relazione con cui il giudice designato propone il discarico dell’agente contabile quando il conto chiuda in pareggio e risulti regolare; la seconda si applica quando il relatore abbia rilevato l’assenza del pareggio o l’irregolarità del conto.
Sul piano sostanziale, il principio affermato è quello di alterità. Esso costituisce garanzia della corretta tenuta dei conti giudiziali e presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, in grado di scrutinarne l’operato con l’indipendenza che l’attività di verifica richiede. In difetto, sarebbe precluso all’amministrazione di vagliare e contestare le risultanze del rendiconto.
La Corte collega a tale omissione un corollario necessario: l’assenza di idonea parificazione. La parifica deve provenire da un soggetto responsabile del servizio finanziario diverso dall’agente contabile, in consonanza con gli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lett. b) e d), d.lgs. n. 267 del 2000. Il Collegio richiama un consolidato orientamento secondo cui il “visto” sul conto non può essere apposto dal medesimo agente che lo ha reso, per una elementare esigenza di alterità prima ancora che di indipendenza.
Quanto ai profili ulteriormente contestati, il Collegio non li esamina nel merito, poiché il difetto di parificazione ex art. 139, comma 1, c.g.c. assorbe ogni altra valutazione. In adesione ai rilievi della Procura, la Corte dichiara il non luogo a provvedere e restituisce gli atti al giudice designato, per il prosieguo dell’istruttoria ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., finalizzata alla verifica della regolarità del conto.
Nota della Redazione
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