Riconoscimento titolo estero di igienista dentale subordinato a misura compensativa (TAR Lazio n. 842 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro può essere subordinato a una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, quando la valutazione comparativa dei percorsi formativi evidenzi differenze contenutistiche sostanziali nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti. La decisione che impone la misura è legittima se motivata sulle difformità accertate dall’organo tecnico, ai sensi dell’art. 22, comma 8-bis, del d.lgs. n. 206 del 2007. Non è configurabile alcuna sproporzione quando durata e contenuti dei due percorsi non siano sovrapponibili. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche dell’Amministrazione resta nei limiti dell’illogicità, arbitrarietà o travisamento del fatto.

Il Fatto

La ricorrente, abilitata in Spagna alla professione di igienista dentale, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo conseguito, denominato “Curso Superior en Higiene Bucodental”. Il Ministero della Salute ha subordinato il riconoscimento all’espletamento di una misura compensativa, a scelta dell’interessata, tra una prova attitudinale nelle discipline indicate e un tirocinio di adattamento di 18 mesi.

La ricorrente ha impugnato il decreto e la nota con cui le è stata richiesta l’opzione, deducendo l’abnormità della misura, l’insussistenza di un gap contenutistico e il difetto di istruttoria. Ha chiesto inoltre l’accertamento dell’eccesso di potere per sproporzione, oltre al risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a. Il Ministero si è costituito contestando la sovrapponibilità dei percorsi.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge il ricorso richiamando i propri precedenti in fattispecie analoghe, dai quali non ravvisa ragioni per discostarsi. Il provvedimento impugnato, osserva il Collegio, ha effettuato un’attenta analisi dei due percorsi e risulta compiutamente motivato: la Conferenza di servizi ha evidenziato le differenze sostanziali tra la formazione spagnola e quella prevista dall’ordinamento didattico italiano.

Le difformità accertate attengono, in primo luogo, alla natura del titolo: in Spagna la qualifica è conforme all’art. 11, lettera c), della direttiva 2005/36/CE, mentre in Italia corrisponde all’art. 11, lettera d), della medesima direttiva. In secondo luogo, la durata del corso spagnolo è di due anni, a fronte dei tre anni previsti dall’ordinamento universitario italiano.

Il Collegio valorizza l’analisi contenutistica svolta in sede tecnica: la carenza delle discipline caratterizzanti e professionalizzanti riguarda ambiti ritenuti fondamentali, come le tecniche mediche applicate e le scienze interdisciplinari cliniche, per l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio della professione. Ne deriva la non sovrapponibilità dei due percorsi formativi.

Quanto alla durata del tirocinio di adattamento, il TAR esclude la sproporzione: il percorso spagnolo si articola su due anni con circa 2000 ore complessive, delle quali 370 di formazione presso centri di lavoro, mentre l’ordinamento italiano prevede circa 4500 ore su tre anni. La misura compensativa risulta dunque commisurata al divario formativo.

Il Collegio richiama infine la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di considerare un titolo non legalmente riconosciuto nello Stato di origine. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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