Legittimo il divieto di acquisto con bot dei biglietti del Colosseo (TAR Lazio n. 851 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisto massivo di biglietti di accesso a un bene culturale mediante strumenti automatizzati, finalizzato alla rivendita congiunta ad altri servizi, integra la pratica commerciale scorretta di cui agli artt. 23, comma 1, lett. bb-bis), 24 e 25 cod. cons. La fattispecie si perfeziona anche quando il venditore primario non abbia predeterminato un limite quantitativo all’acquisto, poiché il verbo “eludere” impone di valutare se l’opera dell’impresa abbia aggirato qualsiasi dispositivo tecnico apprestato per garantire l’accessibilità dei titoli alle persone fisiche. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio dell’Agcm non ha natura perentoria ma ordinatoria, e la sua violazione rileva solo se il professionista dimostri la concreta lesione del diritto di difesa.
Il Fatto
Una società che gestisce una piattaforma per la prenotazione online di ingressi a musei e attrazioni turistiche ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato le ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria. L’Agcm aveva accertato una pratica commerciale scorretta: la società avrebbe acquistato in modo massivo, anche con sistemi automatizzati e mediante la tecnica del freezing, i biglietti del parco archeologico del Colosseo, esaurendone la disponibilità sul canale destinato ai consumatori, per poi rivenderli abbinandoli necessariamente a servizi accessori.
L’indagine, avviata su segnalazioni e su un’inchiesta televisiva, aveva coinvolto anche il rivenditore ufficiale dei titoli, sanzionato per la negligente gestione del servizio di vendita. La ricorrente ha proposto undici censure, di natura procedimentale e di merito, unitamente a un’istanza di rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e, in subordine, a una richiesta di riduzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i primi sette motivi, di natura procedimentale, e li rigetta. Quanto alla dedotta violazione del termine di conclusione del procedimento istruttorio, il Tribunale richiama la giurisprudenza di appello secondo cui il termine ha natura ordinatoria e non perentoria, con funzione sollecitatoria dell’attività dell’Autorità. Il professionista che si limiti a denunciare il superamento del termine, senza allegare alcun elemento concreto a sostegno della lesione del diritto di difesa, non può ottenere l’annullamento del provvedimento.
Sul contraddittorio, il Tribunale ribadisce che la repressione amministrativa delle pratiche commerciali scorrette si svolge in un procedimento di natura cartolare: non è imposta l’audizione orale dinanzi al collegio, poiché il nuovo regolamento istruttorio prevede un momento di contraddittorio scritto in cui il professionista prende posizione sugli addebiti. L’oralità è comunque assicurata dinanzi al giudice amministrativo, il cui sindacato è esteso fino alla full jurisdiction. La comunicazione del 28 giugno 2024, pur anteriore all’entrata in vigore del nuovo regolamento, possiede i requisiti per valere come contestazione degli addebiti, in virtù di un fenomeno di riqualificazione dello stesso atto alla luce dello ius superveniens.
Il Collegio esclude inoltre che il collegio decidente sia vincolato alle valutazioni degli uffici istruttori: esso dispone di un autonomo potere valutativo, potendo riqualificare i fatti e riformulare le circostanze, mentre resta precluso l’impiego di elementi non sottoposti al contraddittorio. Infondata è anche la censura sulla mancata ostensione di documenti, poiché questi ultimi non furono impiegati per contestare l’illecito alla ricorrente, e la parte non propose né una domanda incidentale di accesso né un’istanza istruttoria di esibizione.
Nel merito, il Tribunale conferma la qualificazione dell’Agcm. La condotta è sussumibile nella fattispecie di cui agli artt. 23, comma 1, lett. bb-bis), 24 e 25 cod. cons. L’art. 23, comma 1, lett. bb-bis), introdotto dal d.lgs. n. 26/2023 in recepimento della dir. 2019/2161/UE, punisce l’acquisto a fini di rivendita con strumenti automatizzati. L’uso del verbo “eludere” non limita l’illecito al superamento di un limite positivo fissato dal venditore: diversamente, la tutela del consumatore sarebbe rimessa alla discrezionalità dell’operatore primario. Il concetto di “evento” comprende anche i titoli di accesso ad attrattive turistiche permanenti, come il parco archeologico del Colosseo, non essendo la ratio di tutela diversa da quella degli eventi occasionali.
Le allegazioni difensive della ricorrente — in particolare l’uso dei bot per la sola verifica della disponibilità — non superano le risultanze probatorie: le contestazioni del concessionario, il ban degli account nel giugno 2023 e i report interni dimostrano l’impiego di strumenti automatizzati e il ricorso al freezing. Anche il mero controllo automatico della disponibilità costituisce frazione della pratica scorretta. Le questioni di compatibilità con il diritto eurounitario sono dichiarate manifestamente infondate. Quanto alla sanzione, i criteri di gravità e la sua durata risultano correttamente valutati; il ricorso è respinto con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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