Divieto di conto giudiziale al consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 141 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale che sia legato all’amministrazione da un mero debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendicontazione sorge solo in capo al consegnatario con debito di custodia, che gestisca un deposito o un magazzino alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari con debito di vigilanza non rendono il conto. Ne deriva che, quando manchino i presupposti normativi della resa, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente che aveva reso il conto in qualità di consegnatario di beni mobili di un comune, per l’esercizio finanziario 2013. Il magistrato istruttore aveva sottoposto al Collegio il conto, rilevando che lo stesso era privo del visto di regolarità del dirigente del servizio finanziario e della relazione dell’organo di controllo interno, e che non risultava rispettato il termine dell’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
Nella prospettazione istruttoria l’atto non era qualificabile come conto giudiziale, perché ricomprendeva beni in uso presso l’ufficio (automezzi, attrezzature, sistemi informatici, arredamenti) e non beni custoditi in un deposito. Il consegnatario ha chiesto in via preliminare la declaratoria di improcedibilità, sostenendo di non essere tenuto alla resa, e il Pubblico Ministero ha concluso negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione in via preliminare, senza esame nel merito del conto, e la risolve dichiarando l’improcedibilità del giudizio. Il presupposto della resa è ricostruito muovendo dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che espressamente sottrae alla rendicontazione i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza.
La distinzione tra le due figure è quindi il cuore della decisione. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione di chi, presso ciascuna articolazione funzionale, è competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio.
La Corte fissa anche il criterio di discrimine quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso il singolo ufficio eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non risponde a un’esigenza di funzionamento ma di continuativo rifornimento, e si configura una vera e propria gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza dunque per gestioni di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio.
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso presso l’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino secondo il mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente difetto dei presupposti normativi della resa.
Il Collegio dichiara così improcedibile il giudizio di conto. Poiché la decisione è limitata a questioni preliminari, senza esame nel merito, dispone la compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.
Nota della Redazione
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