Ottemperanza al giudicato e perequazione IIS: verifica del commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 345 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice contabile, a norma dell’art. 218, comma 6, c.g.c., conosce di tutte le questioni relative all’esatta esecuzione del giudicato, ma non può estendere la propria cognizione alle modalità di adempimento né riformulare il contenuto della decisione da eseguire. L’avvenuta rideterminazione dell’importo dell’Indennità Integrativa Speciale da parte dell’ente previdenziale, anche se non seguita dal pagamento di alcuna somma, integra l’ottemperanza alla pronuncia di condanna alla perequazione. Le censure sulla cumulabilità della perequazione del trattamento pensionistico con quella dell’IIS non conglobata, o sulla violazione dell’art. 21, comma 9, della legge n. 730/1983, esulano dal perimetro dell’ottemperanza e devono essere riproposte con autonoma domanda cognitoria. L’istanza di nomina del commissario ad acta è pertanto respinta e le spese del giudizio sono compensate in ragione della complessità della materia.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un trattamento di privilegio e di una pensione diretta di vecchiaia, aveva ottenuto con la sentenza n. 521/2022 l’accoglimento parziale della domanda di riliquidazione dell’Indennità Integrativa Speciale a partire dal 1998, con prescrizione dei ratei anteriori al 2012. Acclarata l’inerzia dell’ente previdenziale, la sentenza n. 42/2024 aveva disposto la perequazione dell’IIS e, per il caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
Ritenendo non eseguita anche tale pronuncia, il ricorrente ha depositato diffida e ricorso per la nomina del commissario. L’INPS ha replicato di aver provveduto con il provvedimento del 21.05.2024, producendo la documentazione di riliquidazione. Il ricorrente ha contestato la correttezza dei dati per alcune annualità e ha insistito per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha ricostruito l’ambito della propria cognizione richiamando l’art. 218, comma 6, c.g.c. Il giudizio di ottemperanza, si legge, è il proseguimento e completamento del processo concluso dalla sentenza da eseguire, ma non consente di dare chiarimenti sulle modalità di azione che non siano di esecuzione del giudicato, né di attribuire al giudizio una connotazione cognitoria.
Nel caso concreto, l’ottemperanza risulta pienamente comprovata in atti. Il provvedimento del 21.05.2024 e i prospetti analitici acclusi dimostrano che l’INPS ha rideterminato l’importo dell’IIS, passata da euro 551,87 per il 1998 a euro 916,70 per il 2024. Anche se la rideterminazione non ha condotto al pagamento di alcuna somma, essa integra l’esecuzione del giudicato.
Le contestazioni sulle singole annualità (2002 e 2011-2013) non sono fondate. Il giudice osserva che l’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011, poi dichiarato incostituzionale, aveva introdotto un meccanismo di blocco progressivo della perequazione per il 2012-2013, e che solo con l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015 si è stabilito che l’indice di perequazione non possa essere inferiore a zero. Fino al 2015, pertanto, poteva verificarsi una perequazione negativa. I decreti ministeriali richiamati confermano l’utilizzo dei coefficienti previsti.
Quanto alla pretesa cumulabilità della perequazione sul trattamento pensionistico e sull’IIS non conglobata, nonché alla violazione dell’art. 21, comma 9, della legge n. 730/1983, si tratta di questioni estranee al perimetro dell’ottemperanza. La locale Sezione d’Appello le aveva già ritenute inammissibili perché nuove in appello. Esse esulano dall’esecuzione del giudicato e potranno essere riproposte con specifica domanda di accertamento.
Il ricorso contro l’istanza di nomina del commissario ad acta è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolare complessità della materia.
Nota della Redazione
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