Controlli interni comunali parzialmente inadeguati e obbligo di integrarli (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 159 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, ai sensi dell’art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si estende alla regolazione, all’organizzazione e all’attuazione concreta dei singoli controlli. Il giudizio di parziale adeguatezza del sistema presuppone una disamina unitaria del quadro regolamentare, che risulta inadeguato quando è disorganico, articolato per rinvii reciproci tra fonti, lacunoso nella disciplina dei controlli sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, e privo di integrazione tra le diverse tipologie. La tecnica di estrazione casuale semplice degli atti da sottoporre a controllo successivo non è conforme alle indicazioni della giurisprudenza contabile, che richiede campionamenti statistici probabilistici e motivati, capaci di tener conto delle aree a rischio corruttivo individuate nel PIAO. Ne consegue che la mera produzione di report non basta a integrare un sistema efficace, se i report non sono ufficializzati e non attivano processi di autocorrezione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Basilicata ha esaminato i referti annuali trasmessi dal Comune sulla funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, in attuazione dell’art. 148, comma 1, TUEL. Il referto 2022 è pervenuto entro il termine, quello 2023 è stato acquisito in data successiva. Il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti su alcune criticità, ottenendo riscontro dall’Ente.
Dall’esame dei referti, dei regolamenti e dei documenti pubblicati sul sito istituzionale sono emerse criticità relative sia alla regolazione del sistema dei controlli, sia ai profili operativi e metodologici di ciascuna tipologia di controllo.
La Motivazione della Corte
Sul piano regolamentare la Sezione rileva un quadro disorganico, caratterizzato da rinvii incrociati tra il Regolamento sui controlli interni, il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento di contabilità. Tali rinvii generano incertezza sui soggetti responsabili e sulle procedure, con il paradosso di una possibile coincidenza tra controllore e controllato. Il quadro è inoltre lacunoso, per l’assenza di disciplina dei controlli sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, e in parte non allineato al TUEL, specie per il controllo strategico e di gestione.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione censura l’uso dell’estrazione casuale semplice, che si discosta dalle indicazioni delle Sezioni delle Autonomie in materia di campionamento statistico probabilistico. La percentuale fissa del 5% degli atti non considera i fattori di rischio legati alla corruzione. Inoltre, la limitazione del controllo ai soli contratti in forma di scrittura privata non è coerente con l’art. 147-bis TUEL, che assoggetta al controllo contratti e atti amministrativi in senso ampio.
Con riguardo al controllo di gestione, la Sezione rileva una non chiara distinzione tra controllo e valutazione della performance, con il solo report ufficializzato per ciascuna annualità e nessuna azione correttiva avviata. Per il controllo strategico, emerge un conflitto di competenze tra il Nucleo di valutazione e la struttura preposta alla direzione del Segretario o del Direttore generale, in contrasto con l’art. 147-ter TUEL e con l’art. 175 TUEL. Anche il PIAO risulta redatto con partecipazione limitata, con il rischio di una mera giustapposizione dei piani confluiti.
Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato, ma difetta, per il 2022, di linee di indirizzo del responsabile del servizio finanziario. Il controllo sugli organismi partecipati è sostanzialmente inattuato, nonostante l’Ente predisponga il bilancio consolidato. Il controllo sulla qualità dei servizi si esaurisce in un questionario di customer satisfaction, con soli sessanta risposti analizzate e indicatori non specificati.
Alla luce di tali rilievi, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’Ente a riesaminare regolazione, organizzazione e attuazione dei controlli, disponendo la trasmissione della delibera agli organi interni e la pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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