Pensione di reversibilità all’orfano inabile dal mese successivo al decesso del genitore (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 300 del 13.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il figlio maggiorenne inabile a proficuo lavoro, convivente a carico del pensionato defunto e nullatenente, ha diritto alla pensione di reversibilità ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 1092/1973, integrate dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e dall’art. 8 legge n. 222/1984. Il requisito sanitario va accertato con riferimento al momento del decesso del genitore, secondo la definizione di inabilità come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa. L’eventuale percezione indebita di ratei maturati da altro avente diritto non preclude l’accoglimento della domanda e non può formare oggetto del giudizio pensionistico, restando impregiudicata l’azione di recupero dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, figlia di un dipendente regionale in quiescenza deceduto nel febbraio 2018, agiva in giudizio per il riconoscimento della pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne inabile. La madre, già titolare del trattamento di reversibilità, era deceduta successivamente; l’Amministrazione, nel riconoscere il beneficio a quest’ultima, si era riservata di verificare i presupposti in capo alla figlia.
La richiesta presentata nel novembre 2019, tramite l’amministratore di sostegno, era rimasta senza riscontro. Il Fondo Pensioni Sicilia eccepiva il mancato completamento dell’accertamento dell’invalidità e assumeva che la ricorrente, con gli altri eredi, avrebbe dovuto restituire somme confluite nell’asse ereditario, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto. Il Giudice disponeva consulenza tecnica d’ufficio al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 82 d.P.R. n. 1092/1973, che estende il trattamento agli orfani maggiorenni inabili, conviventi a carico e nullatenenti, e l’art. 86 del medesimo decreto, che precisa le situazioni rilevanti. A queste si aggiungono l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, che estende ai regimi esclusivi la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria, e l’art. 8 legge n. 222/1984, che definisce l’inabilità come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Sul requisito sanitario la Corte aderisce alle conclusioni della relazione del Collegio Medico Legale, non specificamente contestate. La documentazione attestava un disturbo schizofrenico diagnosticato già nel 2005, con inabilità lavorativa riconosciuta al 100 per cento e confermata dall’INPS nel 2009; il CMS aveva certificato nel 2022 la persistenza della psicosi in forma grave. Il Collegio ha ritenuto il quadro patologico esistente alla data del decesso del padre e idoneo a determinare l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro già in quel periodo.
Il Giudice valorizza inoltre la documentazione prodotta dalla ricorrente: il verbale del 1988 con invalidità totale e indennità di accompagnamento, la comunicazione INPS del 2009 e il certificato del Centro di Salute Mentale. Quanto agli ulteriori presupposti, la non autosufficienza economica risulta dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta l’assenza di redditi negli anni 2017-2020. Il requisito del mantenimento abituale è presunto per il figlio convivente ed è comunque comprovato dai certificati storici di famiglia, che attestano la coabitazione con i genitori.
La Corte dichiara inammissibile l’eccezione del Fondo sull’indebito, perché estranea all’oggetto del processo pensionistico; l’Amministrazione potrà attivare autonoma azione di recupero. Rileva poi che il decreto n. 6155 del 2023 aveva riconosciuto il trattamento dalla domanda amministrativa, ma aderisce all’orientamento secondo cui la pensione spetta dal mese successivo al decesso del de cuius, richiamando Cassazione civile sez. VI n. 18400 del 2022. Accoglie quindi la domanda, condanna il Fondo al pagamento con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo, detratto quanto già corrisposto, e compensa le spese per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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