Pensione privilegiata: CTU decisiva sul mancato aggravamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 498 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, qualora l’infermità sia già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ma non ascritta ad alcuna categoria tabellare, il giudizio di mancato aggravamento costituisce accertamento tecnico-medico che il giudice compie sulla base della CTU. La relazione del consulente d’ufficio, se motivata, logicamente coerente e completa, e resa nel rispetto del contraddittorio tecnico, è idonea a fondare il rigetto del ricorso quando le sue conclusioni siano conformi al giudizio della Commissione medica ospedaliera e il ricorrente non offra elementi per discostarsene. La mancata ascrivibilità a tabella, in assenza di connotazione commotiva del trauma cranico e di reliquati disfunzionali, giustifica il diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare con la qualifica di Caporal Maggiore durante il servizio di leva, aveva subito nel 1975 un infortunio con trauma cranico e ferite lacero-contuse al cuoio capelluto. L’infermità era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma non ascritta ad alcuna categoria di pensione. Un primo diniego di pensione privilegiata era stato impugnato senza successo con sentenza passata in giudicato.

Nel marzo 2014 il militare presentava domanda di aggravamento. Il Ministero della Difesa la respingeva con decreto n. 134 del 06.07.2015, in conformità al giudizio della Commissione medica ospedaliera, che aveva concluso per la non ascrivibilità a tabella. Il ricorrente impugnava il decreto davanti alla Corte dei conti, sostenendo la riconducibilità della patologia alla cat. 8, tab. A, n. 24 del d.P.R. n. 915/1978 e chiedendo in subordine una consulenza medico-legale.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la classificazione dell’infermità ai fini dell’aggravamento. Il ricorrente riteneva la patologia ascrivibile alla 8^ categoria, tab. A, n. 24, dedicata alle sindromi nevrosiche lievi ma persistenti. Il giudice ha disposto CTU per accertare se, alla data della domanda, l’infermità fosse meritevole di iscrizione a tabella.

Il parere medico-legale, depositato in bozza, è stato considerato definitivo perché nei termini prescritti non sono pervenute controdeduzioni delle parti. Il Collegio si è espresso previa valutazione della documentazione, con la presenza di uno specialista in neurologia. Il ricorrente non si è presentato alle convocazioni, e il consulente ha proseguito sulla base dei documenti sanitari in atti.

Secondo il CTU, il trauma contusivo fu di notevole entità per le ferite al cuoio capelluto, ma difetta la connotazione commotiva del trauma cranico, con lesioni encefaliche idonee a produrre esiti invalidanti. L’assenza di rilievi clinico-strumentali di origine commotiva giustifica la non ascrivibilità a qualsiasi tabella valutativa di cui al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

Il consulente ha inoltre rilevato che l’intervallo tra il trauma del 1975 e la conoscibilità del disturbo cefalalgico nel 2014, quasi quarant’anni, appare inverosimile in termini di nesso causale o concausale, anche per l’assoluta carenza documentale sulla storia psicopatologica del ricorrente.

La Corte ha giudicato la relazione peritale motivata, logicamente coerente e completa, nel rispetto del contraddittorio tecnico. Non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico, ha rigettato il ricorso. Le spese legali sono state compensate per la complessità della fattispecie, nulla per le spese di giudizio stante la gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *