Pensione privilegiata: frattura da causa di servizio, psicosi no (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 524 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità ai fini del trattamento pensionistico privilegiato va accertato con giudizio di causalità o concausalità rispetto al servizio prestato, sorretto da adeguata motivazione di carattere medico-legale. Il servizio prestato quale volontario in ferma prefissata, cui si accede per libera scelta tramite concorso, non integra di per sé fattore causale o concausale di patologie psicotiche, salvo che siano allegati e provati eventi straordinari specifici. L’infermità determinata da un infortunio occorso durante il servizio è invece riconducibile alla causa di servizio, in assenza di dolo o colpa grave dell’interessato. Spetta al giudice contabile il controllo di logicità e congruità dei pareri medico-legali acquisiti in istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente prestava servizio quale volontario in ferma prefissata nell’Aeronautica Militare, con destinazione presso un distaccamento sull’isola di Lampedusa. Nel luglio 2015, durante i giorni 29 e 30, manifestava episodi di agitazione psicomotoria: colpiva dapprima un militare in mensa, poi un infermiere che lo accompagnava in infermeria, e in quest’ultima circostanza veniva aggredito da un altro militare e gettato a terra, riportando lussazione della spalla destra con frattura di Hill-Sachs.
Nel 2017 veniva collocato in congedo assoluto per permanente inidoneità al servizio militare, con diagnosi di condizione depressiva ed episodio dissociativo. La CMO di Roma accertava la dipendenza da causa di servizio di entrambe le infermità, ma il Ministero della Difesa, con decreto del 21.11.2019 e conforme parere del Comitato di Verifica, negava il nesso. Dopo una prima declaratoria di inammissibilità per difetto di previa istanza amministrativa, il ricorrente riproponeva la domanda e adiva nuovamente la Corte per il riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia dall’1.12.2016.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha richiesto all’UML presso il Ministero della Salute un parere medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio delle due infermità e sull’eventuale categoria di ascrizione. L’organo peritale, convocate le parti e sottoposto il ricorrente a visita diretta, ha ricostruito la vicenda e formulato conclusioni differenziate.
Quanto alla frattura di Hill-Sachs, il perito ha escluso che la lesione sia stata riportata nella fase di agitazione psicomotoria e ha accertato che essa conseguì all’aggressione subita da un altro militare. Trattandosi di vero e proprio infortunio lavorativo, non imputabile a dolo o colpa grave dell’interessato, ne ha affermato la dipendenza da causa di servizio, con ascrivibilità a tabella B e indennizzabilità con due annualità ai fini p.p.o.
Per la psicosi schizoide delirante, il perito ha inquadrato la patologia come sindrome affettiva bipolare grave con aspetti psicotici, riconoscendo una componente endogena. Ha ritenuto che il servizio quale volontario in ferma prefissata, accessibile per libera scelta concorsuale, non sia assimilabile al servizio di leva e non integri di per sé fattore causale. Ha escluso correlazione significativa con l’impiego nell’operazione “Strade Sicure”, risalente a oltre un anno prima, e con un’asserita gravosità dei servizi, non risultante dalla documentazione ufficiale.
Il Giudice ha ritenuto le valutazioni peritali prive di vizi logici e sorrette da esauriente motivazione, nonché aderenti alla specificità dei fatti. Le deduzioni difensive, contenute nella memoria del 9.10.2024, hanno prospettato la concausa solo genericamente e sono state giudicate inidonee a confutare gli esiti della CTU. La richiesta di rinnovo della consulenza è stata pertanto disattesa.
Il ricorso è stato accolto parzialmente: dichiarata la dipendenza da causa di servizio della frattura, con indennizzo di due annualità ai fini p.p.o.; respinta la domanda di pensione privilegiata quanto alla psicosi, per difetto del nesso causale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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