Avviso orale questorile: sufficienti sospetti motivati e discrezionalità tecnica (TAR Calabria n. 1214 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 è provvedimento monitorio con finalità di prevenzione, che non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reato. Ai fini della sua adozione è sufficiente un quadro indiziario complessivamente significativo, anche di valenza meramente indiziaria, purché sorretto da adeguata motivazione. Il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla discrezionalità tecnica dell’autorità di pubblica sicurezza, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Le misure di prevenzione personali non hanno natura sanzionatoria e non incidono in via diretta e immediata sulla libertà personale, restando compatibili con i parametri costituzionali e convenzionali invocati.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 04.07.2022 con il quale il Questore della Provincia di Vibo Valentia le ha notificato l’avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011, invitandola a tenere una condotta conforme alla legge e avvertendola che, in caso di violazione, sarebbe stata proposta l’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto.

Il provvedimento si fondava sulla proposta del Commissariato di P.S. e sul richiamo a un arresto e a una misura cautelare nell’ambito di un procedimento penale, nonché su frequentazioni, dal 2017 al 2022, con soggetti sottoposti a misure di prevenzione e gravati da precedenti penali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’avviso orale come provvedimento monitorio, con il quale si invita il soggetto a modificare il proprio comportamento per non incorrere in condotte pericolose. L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza ha finalità lato sensu preventiva e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi circostanziati, anche di valenza indiziaria.

Ne deriva che l’avviso può essere adottato anche in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali. La valutazione degli elementi di fatto è meno stringente di quella richiesta per le più invasive misure di prevenzione, attesa la natura monitoria e infra-procedimentale dell’atto.

Sul giudizio di pericolosità sociale l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’accertamento dei presupposti, con sindacato del giudice amministrativo limitato agli aspetti di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico. Il Collegio richiama inoltre il principio secondo cui gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, senza che pronunce sopravvenute favorevoli possano determinarne un’illegittimità ora per allora.

Applicando tali principi, il Tribunale ritiene non irragionevole la valutazione dell’amministrazione, non apparendo gli elementi richiamati meramente generici o inconferenti, né smentiti da evidenze contrarie. La motivazione è idonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito.

Infondate sono anche le censure di illegittimità costituzionale e convenzionale. Le misure di prevenzione non hanno natura sanzionatoria e non incidono in via diretta e immediata sulla libertà personale, fondandosi su una valutazione prognostica assistita da garanzie procedimentali e soggetta a controllo giurisdizionale. Il sistema non sottrae la materia alla giurisdizione, né attribuisce all’autorità amministrativa funzioni giurisdizionali. Quanto all’art. 97 Cost., non emergono elementi di compromissione dei principi di imparzialità e buon andamento: l’istruttoria basata su segnalazioni e informazioni degli organi di polizia non integra vizio di legittimità, purché la valutazione finale sia effettivamente propria e non meramente automatica. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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