Risoluzione Agenzia Entrate non impugnabile davanti al giudice amministrativo (TAR Lazio n. 5133 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate emessa nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica esterna, finalizzata a uniformare il comportamento degli uffici e a fornire chiarimenti interpretativi su questioni di carattere generale, costituisce un documento di prassi non vincolante per il contribuente e non è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Difetta, infatti, il carattere autoritativo dell’atto, non essendo ravvisabile un provvedimento espressione di un potere amministrativo incidente su posizioni di interesse legittimo. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto gli obblighi di monitoraggio fiscale, al cui presidio è preposta l’Agenzia delle Entrate con poteri sanzionatori esercitabili mediante provvedimenti individuali, rientra nella giurisdizione tributaria.
Il Fatto
Le società ricorrenti, imprese di assicurazione lussemburghesi operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, hanno impugnato la Risoluzione n. 62 del 13 novembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate. Il documento, avente ad oggetto gli obblighi di monitoraggio fiscale delle imprese di assicurazione, avrebbe esteso l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del d.l. n. 167/1990 ben oltre il dettato normativo, includendo le imprese stabilite senza succursale e operando con efficacia retroattiva dal 2017.
Le ricorrenti hanno dedotto cinque motivi di ricorso, lamentando il difetto di attribuzione dell’Agenzia per la natura sostanzialmente regolamentare dell’atto, la violazione dell’art. 1 del d.l. n. 167/1990, l’eccesso di potere, la violazione degli artt. 11 e 12 preleggi e dell’art. 7 CEDU per la portata retroattiva e la violazione dell’art. 56 TFUE per gli ostacoli alla libera prestazione di servizi. L’amministrazione ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato. Il Collegio ha osservato che l’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992 devolve alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Nel caso di specie, la normativa sul monitoraggio fiscale impone adempimenti formali e obblighi di comunicazione presidiati da sanzioni pecuniarie irrogabili dall’Agenzia delle Entrate.
Quanto alla natura dell’atto impugnato, il TAR ha chiarito che la risoluzione in questione è stata adottata nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica esterna dell’Agenzia, ossia l’attività interpretativa finalizzata a uniformare il comportamento degli uffici territoriali. Si tratta di un documento di prassi non vincolante nei confronti di uno specifico contribuente, privo del carattere autoritativo che connota gli atti conoscibili dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm.
Il Collegio ha quindi dichiarato inconferenti i precedenti giurisprudenziali citati dalle ricorrenti, tra cui le Sezioni Unite n. 29106 e n. 29023 del 2023, osservando che tali pronunce riguardavano provvedimenti del Direttore dell’Agenzia emanati in virtù di specifiche norme attributive del potere. Ha invece richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 23031 del 2007, secondo cui la circolare interpretativa non è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.
Il TAR ha infine evidenziato che l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe determinato l’espunzione dall’ordinamento di un atto autoritativo, ma avrebbe soltanto avallato un’interpretazione della normativa difforme da quella prospettata, ciò che trascende i connotati propri della giurisdizione di legittimità. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, con possibilità di riproposizione ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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