DASPO, legittimo il massimo edittale per condotta violenta allo stadio (TAR Calabria n. 1179 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO previsto dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è misura di prevenzione che può essere disposta in presenza di condotte violente o di minaccia idonee a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Non è richiesta la prova dell’effettiva lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un giudizio probabilistico di elevata attendibilità. La misura è connotata da ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della congruenza motivazionale. La durata fissata nel massimo edittale di cinque anni è legittima quando proporzionata alla gravità dei fatti e al tenore della minaccia.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Catanzaro gli aveva imposto, ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il divieto di accesso agli stadi per la durata di cinque anni. La misura traeva origine da una condotta tenuta durante un incontro di calcio, consistita nell’avere strattonato un giocatore della squadra avversaria per sottrargli la maglia, nell’averlo poi aggredito verbalmente con minacce di morte e nell’avere opposto resistenza agli operatori di Polizia, proferendo insulti.

Il ricorrente sosteneva che la ricostruzione dei fatti fosse diversa, essendosi limitato a chiedere la consegna della maglia, e lamentava l’assenza di una motivazione specifica sulla pericolosità sociale della condotta, nonché l’eccessiva durata della misura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando anzitutto la giurisprudenza amministrativa secondo cui il DASPO si atteggia a misura di prevenzione, applicabile in presenza di condotte violente anche non sfociate in reato o in denuncia penale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7945 del 2021).

Il divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, trattandosi di potere connotato da elevata discrezionalità (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6005 del 2012). Non occorre la prova della lesione, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità della condotta, valutata secondo canoni di ragionevolezza (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 9074 del 2010).

La motivazione della misura, ha precisato il Tribunale, si fonda sulla logica del più probabile che non e richiede una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità (TAR Lazio, Sez. I, n. 2996 del 2024).

Trasposti tali principi nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto che, sulla base della relazione di servizio e delle videoriprese, il ricorrente non si fosse limitato a proferire offese, ma avesse reiteratamente tentato di strattonare il giocatore, lo avesse minacciato di morte, rifiutando di allontanarsi dalla recinzione e continuando a tentare di scavalcarla nonostante l’invito della DIGOS. Tale contegno ha generato un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica, scongiurato dal pronto intervento delle Forze dell’ordine.

Quanto alla durata, il Collegio ha richiamato l’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, che fissa il divieto tra un minimo di un anno e un massimo di cinque. La misura del massimo edittale è stata giudicata proporzionata in considerazione del tenore della minaccia e della gravità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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