Lo scomputo del contributo di costruzione nelle convenzioni urbanistiche (TAR Liguria n. 542 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di una convenzione urbanistica che qualifichi come lavoro di scavo archeologico l’intervento di recupero di un’area, fissando un tetto di spesa “fisso ed invariabile” a carico dell’operatore, va interpretata nel senso che il plafond riguarda l’intera opera urbanizzativa, con diritto del soggetto attuatore di contabilizzare tutte le lavorazioni funzionali all’intervento, anche non previste, nei limiti dell’importo pattuito. Il meccanismo di adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 91/2022, è norma eccezionale e non è estensibile in via analogica all’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo da parte dell’impresa attuatrice di una convenzione urbanistica, trattandosi di fattispecie non compresa nel perimetro normativo, che riguarda esclusivamente gli appalti pubblici di lavori. Le relative controversie appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, n. 2, c.p.a., in quanto attengono alla fase esecutiva di un accordo di diritto pubblico.
Il Fatto
Una società, soggetto attuatore di una convenzione urbanistica stipulata con un Comune per la trasformazione di un’area, aveva impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione aveva rigettato l’istanza di svincolo parziale della garanzia fideiussoria e aveva stabilito i criteri di contabilizzazione delle opere a scomputo. In particolare, la società contestava l’interpretazione della clausola convenzionale relativa al tetto di spesa per il recupero del fossato di una fortezza storica, che riteneva riferibile all’intero intervento di scavo archeologico, e invocava l’applicazione del nuovo prezziario regionale ai sensi della normativa emergenziale, nonché lo svincolo della garanzia in relazione al solo intervento sul fossato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando che l’amministrazione aveva garantito alla società un ampio dialogo predecisorio con incontri e comunicazioni, nell’ambito dei quali erano state rappresentate le ragioni ostative all’accoglimento delle richieste.
Ha invece accolto il secondo motivo, relativo all’interpretazione della clausola convenzionale sul tetto di spesa per il recupero del fossato. Secondo il Collegio, alla stregua del canone ermeneutico dell’art. 1362 cod. civ., la convenzione qualifica espressamente l’intervento come lavoro di scavo archeologico, in ragione della vicinanza dello storico complesso fortificato. Ne consegue che il plafond prefissato riguarda l’intera opera di urbanizzazione e che il soggetto attuatore ha diritto di contabilizzare tutte le lavorazioni funzionali all’intervento, comprese quelle non inizialmente preventivate, come il taglio di piante, la verifica bellica e la rimozione di materiali.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato. Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione dell’estendibilità del meccanismo di adeguamento prezzi, distinguendo la fattispecie dall’appalto pubblico. In tale ultimo caso, infatti, la giurisprudenza prevalente devolve la controversia al giudice ordinario, trattandosi di vicenda patrimoniale. Nelle convenzioni urbanistiche, invece, anche la fase esecutiva è caratterizzata dall’esplicazione di potere amministrativo e dall’intreccio tra diritti e interessi, con conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva. Nel merito, l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 è stato qualificato come norma eccezionale, non estendibile in via analogica ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ., in quanto riferito testualmente ai soli appalti pubblici di lavori. La soluzione non è irragionevole, poiché il soggetto attuatore può rientrare dei maggiori costi attraverso la commercializzazione degli immobili e l’amministrazione non può accedere al fondo per l’adeguamento prezzi, non dovendo corrispondere alcun pagamento all’impresa.
Quanto al quarto motivo, relativo allo svincolo parziale della garanzia, il Collegio ha escluso che la soglia del 20% possa essere calcolata con riferimento alle singole opere. La fideiussione è stata rilasciata unitariamente per i tre interventi e l’art. 13, comma 4b, della convenzione non contempla svincoli parziali per singola opera. Lo stato di avanzamento dei lavori, calcolato secondo il prezziario del 2020, non raggiunge la soglia minima, con conseguente impossibilità di accordare la riduzione richiesta. Il Tribunale ha inoltre precisato che le lavorazioni sul fossato non riconosciute dovranno essere computate, ma non incidono sul raggiungimento della soglia.
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Nota della Redazione
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