Verificazione tecnica sui quesiti del concorso scolastico (TAR Campania n. 5028 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo avverso gli atti di una procedura concorsuale, qualora vengano contestati la formulazione dei quesiti e la valutazione delle risposte fornite, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., al fine di accertare la correttezza scientifica delle soluzioni proposte. L’accertamento deve verificare se le risposte del candidato possano trovare fondamento in posizioni della letteratura scientifica tuttora valide, ovvero se le alternative non scelte costituiscano meri “distrattori” rispetto all’unica risposta corretta, o ancora se il quesito e tutte le risposte siano errati. L’ordinanza che dispone l’incombente istruttorio è funzionale alla decisione di merito e comporta il rinvio della trattazione della causa a nuova udienza.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso ordinario 2025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con decreto n. 2939 del 9 ottobre 2025, per la classe di concorso ADSS sostegno scuola secondaria di II grado per la Regione Campania. All’esito della prova scritta “computer based”, svolta in data 2 dicembre 2025, le veniva attribuito un punteggio di 84 punti, inferiore alla soglia di sbarramento di 98 punti fissata dall’avviso del 13 gennaio 2026, con conseguente non ammissione alla prova orale.
La ricorrente impugnava gli atti del concorso, deducendo l’errata formulazione di sette quesiti in suo pregiudizio e l’errata valutazione delle risposte fornite, con mancato incremento di complessivi 14 punti, nonché la maggior difficoltà della prova sostenuta rispetto a quelle somministrate nei giorni successivi. Nelle more del giudizio, il TAR, con ordinanza n. 373 del 5 febbraio 2026, ammetteva la ricorrente con riserva alla prova orale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della costituzione meramente formale delle Amministrazioni intimate, che non avevano depositato alcuna documentazione neppure in vista dell’udienza pubblica, ha ritenuto necessario onerare l’Amministrazione al deposito di una documentata relazione sui fatti di causa entro il termine di sessanta giorni.
Con riferimento alle censure sostanziali, il Tribunale ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. sui quesiti contestati (n. 2, 5, 9, 11, 23, 34 e 46). Al verificatore è stato demandato di accertare se, rispetto a ciascun quesito, esistano posizioni nella letteratura scientifica tuttora riconosciute come valide che possano rendere corrette le risposte fornite dalla ricorrente, ovvero se le alternative non scelte siano meri “distrattori”, o ancora se la domanda e tutte le risposte siano da ritenere errate o scorrette.
Il Collegio ha nominato quale verificatore il Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli, con facoltà di delega a un Professore ordinario dello stesso Ateneo dotato delle specifiche competenze in materia. La verificazione dovrà essere espletata entro settantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della relazione conclusiva nei successivi quindici giorni.
È stato altresì fissato un anticipo sul compenso spettante al verificatore nella misura di euro 500, posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente. L’udienza per la prosecuzione della discussione nel merito è stata fissata all’11 febbraio 2027.
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Nota della Redazione
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