Abbandono rifiuti, responsabilità del conduttore e presunzioni semplici (TAR Calabria n. 1098 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abbandono di rifiuti, l’individuazione dei responsabili dell’ordinanza sindacale di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi può fondarsi su presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2727 cod. civ., valorizzando indizi gravi, precisi e concordanti. La responsabilità del conduttore può desumersi anche dall’ammissione del deposito del materiale all’esterno dell’immobile, non essendo sufficiente, a escluderla, la mera richiesta di intervento alla società di smaltimento, priva di prova dell’effettivo invio e ricezione e comunque non autorizzativa di un deposito per tempo indefinito. La violazione dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 non è neutralizzata dal vizio procedimentale concernente il mancato esame delle osservazioni, quando le circostanze rappresentate non avrebbero potuto condurre a esito diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale e conduttore di un immobile situato in un’area del Comune di Crotone, ha impugnato l’ordinanza sindacale del 18 novembre 2021, emessa ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006. Con tale provvedimento gli era stato ordinato, in solido con il proprietario dell’area, di rimuovere rifiuti ingombranti abbandonati e di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie del sito entro quindici giorni.

Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che i rifiuti sarebbero riconducibili agli eventi alluvionali del novembre 2020, che avrebbero reso necessario lo sgombero dei locali dell’attività commerciale, con deposito temporaneo del materiale danneggiato all’esterno in attesa dello smaltimento affidato alla società competente. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto, valorizzando l’ammissione del ricorrente e le segnalazioni del proprietario dell’area. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 96/2022 del 3.3.2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dall’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, che impone a chi viola i divieti di abbandono l’obbligo di rimuovere i rifiuti e ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento, quando la violazione sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa.

Su questa base, il TAR ha richiamato e condiviso l’orientamento secondo cui l’imputabilità dell’inquinamento può derivare anche da condotte omissive e la prova può essere fornita in via indiretta, mediante presunzioni semplici. L’amministrazione preposta alla tutela ambientale può cioè avvalersi di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit, sia l’inquinamento sia la sua attribuzione a determinati autori.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva espressamente ammesso, nelle osservazioni procedimentali e negli scritti difensivi, di aver depositato nel sito materiale ammalorato proveniente dal proprio esercizio commerciale a seguito degli eventi alluvionali. I rifiuti erano stati rinvenuti bruciati dalla Polizia locale, a seguito di segnalazione dei Vigili del Fuoco. Tali elementi hanno integrato il quadro indiziario richiesto.

Quanto alla richiesta di intervento alla società di smaltimento, il TAR ha escluso che essa potesse esonerare il ricorrente. Del messaggio inviato non è stata fornita prova dell’effettivo invio e della ricezione, trattandosi di mero stralcio privo di riferimenti idonei a comprovarne la consegna. In ogni caso, l’iniziativa non autorizzava il ricorrente a riporre la merce fuori dal locale per un tempo indefinito, né lo esonerava dalla responsabilità per l’abbandono.

Anche il dedotto vizio procedimentale è stato respinto, poiché le circostanze rappresentate al Comune non avrebbero comunque potuto condurre a un differente esito provvedimentale. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, e con ordine di oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *