Riserva posti legge 68/1999 richiede iscrizione al collocamento alla domanda (TAR Campania n. 253 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riserva di posti prevista dall’art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999 presuppone che il lavoratore disabile sia iscritto negli elenchi dei centri per l’impiego al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso o, al più tardi, entro la data di scadenza del bando. L’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 conferma tale lettura, richiedendo l’iscrizione negli appositi elenchi e lo stato di disoccupazione sia alla scadenza del termine per la domanda sia all’atto dell’immissione in servizio. La giurisprudenza ammette che il requisito non permanga al momento dell’assunzione, per non costringere il disabile a restare disoccupato in attesa dell’immissione; esso deve però sussistere alla data della domanda. La ratio delle norme di agevolazione è promuovere l’inserimento lavorativo dei disabili, finalità che non ricorre per chi già lavora. L’iscrizione intervenuta dopo lo svolgimento delle prove non sana il difetto del presupposto normativo.

Il Fatto

La ricorrente, candidata in Campania nella procedura concorsuale indetta con D.D.G. 2576 del 06.12.2023 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, aveva indicato in domanda la riserva “N” ex legge n. 68/1999, allegando il decreto rilasciato dall’ASL di competenza. All’atto della domanda era occupata con incarico di docenza a tempo determinato e non era iscritta nelle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego regionale; l’iscrizione era intervenuta solo successivamente allo svolgimento delle prove concorsuali.

Non riconosciuta vincitrice, impugnava i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui erano state approvate e rettificate la graduatoria di merito definitiva e la fase di scelta delle sedi, estendendo poi l’impugnazione agli atti sopravvenuti con motivi aggiunti. Chiedeva l’accertamento del diritto al riconoscimento della riserva e alla nomina in qualità di vincitrice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha circoscritto il thema decidendum al mancato riconoscimento della riserva ex legge n. 68/1999, dichiarata in domanda ma non supportata dall’iscrizione negli elenchi del collocamento. La questione giuridica centrale riguarda il momento in cui il presupposto normativo deve sussistere.

Il Tribunale ha richiamato l’art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999, secondo cui i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, hanno diritto alla riserva nei limiti della quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Ha poi valorizzato l’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994, che subordina l’inclusione nella graduatoria tra i vincitori all’iscrizione negli appositi elenchi e allo stato di disoccupazione sia alla scadenza del termine per la domanda sia all’atto dell’immissione in servizio.

Il Collegio ha riconosciuto che la giurisprudenza più recente ammette la non permanenza del requisito al momento dell’assunzione, per non costringere irragionevolmente il disabile a restare disoccupato in attesa dell’assunzione. Ha però precisato che, in ossequio al dettato legislativo rimasto invariato, tale requisito deve sussistere almeno al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Nel caso concreto, l’iscrizione era intervenuta solo dopo lo svolgimento delle prove, sicché il presupposto difettava pacificamente. Il Tribunale ha richiamato TAR Lazio Roma n. 9468 del 2025, che ha chiarito come, in difetto del requisito, resterebbe frustrata la ratio delle norme di agevolazione, dirette a promuovere l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, finalità non necessaria per chi già lavora. Ha inoltre richiamato TAR Campania Napoli n. 1007 del 2018.

Ne è derivata la conferma, nel merito, di quanto già delibato in sede cautelare: l’Amministrazione ha agito correttamente, non potendo agevolare la ricorrente oltre quanto previsto dalla normativa di favore. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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