Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 2050 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertato il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e non contestata l’esecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’Amministrazione e ordina l’adempimento entro un termine congruo. Per il caso di perdurante inerzia nomina un commissario ad acta, il quale assume le funzioni solo su istanza del creditore, decorso il termine assegnato. Quando l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali e non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

Due docenti hanno ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta del docente per le annualità dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.500,00 ciascuna. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.

Notificato il titolo con richiesta di adempimento, le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La condizione di procedibilità risulta pertanto integrata.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa delle ricorrenti risulta sorretta da idonea documentazione quanto alla spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato. L’Amministrazione, dal canto suo, non ha dedotto di aver adempiuto.

Ne è conseguita la declaratoria di inottemperanza del Ministero intimato e l’assegnazione di un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo.

Per il caso di perdurante inottemperanza, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che ne sia dovuto alcuno, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente, liquidate in € 800,00 per compensi e spese, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha richiamato, quanto all’entità delle somme, la Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026, rilevando il carattere seriale della controversia sulla carta del docente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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