Rimborso contributo unificato sempre a carico della parte soccombente (TAR Lazio n. 7416 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di rimborso del contributo unificato grava sulla parte soccombente per effetto diretto dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, anche quando la sentenza di merito abbia disposto la compensazione delle spese di lite. Detto obbligo deriva automaticamente dalla legge, senza necessità di una specifica statuizione, ed è sottratto alla potestà del giudice sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione sia quanto alla determinazione dell’ammontare. Nel giudizio di ottemperanza, il giudice ordina all’Amministrazione rimasta inerte di dare piena esecuzione al giudicato, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, con sentenza del TAR Lazio, l’annullamento del giudizio negativo espresso dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel procedimento ASN 2018/2020 per il settore concorsuale 11/D2. La sentenza, pubblicata il 01/07/2025 e notificata il 07/07/2025, ordinava alla Commissione di rivalutare la posizione dell’interessato entro novanta giorni dalla comunicazione, secondo le modalità indicate in motivazione, con compensazione delle spese di lite.
Decorso inutilmente il termine, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione sia quanto alla rivalutazione della domanda di abilitazione sia quanto al rimborso del contributo unificato versato per il giudizio di merito, pari a euro 650,00. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituivano in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato che, a seguito della notifica della sentenza da ottemperare, l’Amministrazione non aveva provveduto alla rivalutazione della domanda di abilitazione nel rispetto delle modalità prescritte dal giudicato, né aveva rimborsato il contributo unificato. L’inerzia rendeva quindi fondato il ricorso in ottemperanza.
Quanto al rimborso del contributo unificato, il Tribunale ha osservato che la circostanza che la sentenza di merito avesse disposto la compensazione delle spese di lite non esclude l’obbligo di rimborso in capo alla parte soccombente. L’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 dispone che l’importo del contributo grava sempre sulla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.
Il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, sez. VII, 2/10/2025, n. 7699, secondo cui l’obbligo del rimborso deriva direttamente e automaticamente dalla legge, senza necessità di una specifica statuizione nella sentenza, ed è sottratto alla potestà del giudice sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione sia quanto alla determinazione dell’ammontare.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare piena e completa esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro novanta giorni, con riserva di nomina di un commissario ad acta su istanza della parte ricorrente in caso di ulteriore inerzia. Le spese della fase di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato del presente giudizio.
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Nota della Redazione
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