Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Calabria n. 1059 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. è irrituale e non determina l’estinzione del giudizio. Tale dichiarazione, tuttavia, può essere valutata dal giudice come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La compensazione delle spese resta rimessa alla valutazione discrezionale del Collegio, che può tener conto della peculiarità delle questioni e del comportamento processuale delle parti.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la graduatoria definitiva per il profilo di psicologo, formata dalla Commissione di valutazione per la costituzione di una long list di esperti dell’Ambito Sociale di Crotone, insieme agli atti presupposti e conseguenti, tra cui le determinazioni dirigenziali di approvazione e pubblicazione delle risultanze.

Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 27 gennaio 2026, la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per sopravvenuta perdita di interesse. Il Comune resistente si costituiva il 4 febbraio 2026, prendendo atto della rinuncia e chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la rinuncia depositata non è stata notificata alle altre parti, come impone l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., che richiede la notifica almeno dieci giorni prima dell’udienza. La dichiarazione, quindi, non rispetta le prescrizioni dei commi 1 e 3 della norma e non può produrre una pronuncia di estinzione del giudizio.

Tale rinuncia irrituale, tuttavia, non resta priva di effetti processuali. Il comma 4 dell’art. 84 cod. proc. amm. consente al giudice di desumere, dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940, TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 5 dicembre 2017, n. 11990 e TAR Piemonte, sez. II, 6 giugno 2014, n. 981, a conferma che la rinuncia non rituale integra comunque un elemento valutabile ai fini della carenza di interesse.

La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate e dell’espressa adesione del Comune alla rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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