Appello al C.G.A.R.S. sottoscritto da avvocato non abilitato è inammissibile (C.G.A.R.S. n. 237 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in appello davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale delle giurisdizioni superiori. Il difetto di ius postulandi del difensore unico dell’appellante determina la mancata valida instaurazione del rapporto processuale e rende inammissibile l’impugnazione. Le spese del grado restano a carico del difensore in proprio, perché l’attività processuale è svolta a suo esclusivo rischio e non può riverberarsi sulla parte. La condotta del legale non abilitato è soggetta a segnalazione agli organi disciplinari e, se integrata la fattispecie, all’autorità giudiziaria penale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sede staccata di Catania, il provvedimento con cui il Capo della Polizia gli aveva inflitto la destituzione con decorrenza dal 17 maggio 2002, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 737/1981. Il TAR ha respinto la domanda con sentenza del 21 ottobre 2020.

L’appellante ha proposto ricorso al C.G.A.R.S. tramite un unico difensore. In sede di verifica il Consiglio ha rilevato che il legale non risultava iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Ha quindi chiesto conferma al Consiglio nazionale forense e all’ordine circondariale di appartenenza, che hanno certificato l’assenza dell’iscrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’organo: il C.G.A.R.S. è giudice amministrativo di secondo grado e, per effetto dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 273/2003, le sue Sezioni costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato. Ne deriva che gli appelli contro le sentenze del TAR Sicilia soggiacciono alla disciplina dettata per il giudizio d’appello davanti al Consiglio di Stato.

Su questa base il Collegio richiama l’art. 22, comma 2, cod. proc. amm., che impone per i giudizi davanti al Consiglio di Stato il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La regola processuale è posta a presidio della difesa tecnica qualificata e non ammette equipollenze con la difesa ordinaria.

Il Collegio applica quindi l’orientamento consolidato secondo cui il ricorso non sottoscritto da legale abilitato è inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l’atto difensivo di chi è privo di ius postulandi davanti al giudice adito. Richiama in tal senso Cons. St., Sez. V, n. 1626 del 2011 e Cons. St., Sez. IV, n. 4530 del 2017, oltre a Cass. civ., Sez. VI, n. 8774 del 2022, che, sull’art. 365 cod. proc. civ., sancisce l’inammissibilità del ricorso non sottoscritto da avvocato iscritto all’albo speciale.

Sul regime delle spese il Collegio aderisce a Cass. civ., Sez. lav., n. 17317 del 2020: la condanna va posta a carico del difensore in proprio, perché l’attività processuale è svolta a suo esclusivo carico e non può spiegare effetti sulla parte, come avviene per il difensore che agisca senza procura o per la soccombenza a lui addebitabile per ragioni estranee al merito. Le spese del secondo grado sono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Il Collegio ravvisa nella condotta del difensore profili di censura disciplinare e dispone la trasmissione della sentenza al Consiglio nazionale forense e all’ordine circondariale. Ritenendo ipotizzabile anche la violazione dell’art. 348 cod. pen., ordina la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ai sensi dell’art. 331, comma 4, cod. proc. pen., e infine l’oscuramento dei dati identificativi del legale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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