PCS e NTA come requisiti minimi dell’offerta: esclusione di entrambi i concorrenti (TAR Calabria n. 912 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rispetto del piano comunale spiagge e delle relative norme tecniche di attuazione, imposto dall’art. 12 del bando quale contenuto necessario della documentazione tecnica, integra un requisito minimo indefettibile dell’offerta. La sua violazione legittima l’esclusione dalla gara anche in assenza di una clausola che la commini espressamente, perché la tassatività delle cause di esclusione concerne gli adempimenti di partecipazione privi di base normativa, non la mancanza dei requisiti dell’offerta richiesti dalla lex specialis. Le difformità progettuali che rivelano l’inadeguatezza del progetto rispetto ai requisiti minimi determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo e impongono l’esclusione, non la mera penalizzazione del punteggio. Il ricorso principale va esaminato prima di quello incidentale, poiché la sua eventuale infondatezza determina l’improcedibilità dell’incidentale.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una procedura a evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. Alla gara hanno partecipato due società. All’esito della valutazione, la prima si è classificata al primo posto e la seconda al secondo. Il Comune ha comunicato l’aggiudicazione provvisoria in favore della prima e, respinta l’istanza di autotutela della seconda, ha adottato l’aggiudicazione definitiva.
La società seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso principale, deducendo l’inammissibilità dell’offerta della controinteressata per contrasto con il piano comunale spiagge e con le relative norme tecniche di attuazione, oltre a vizi di valutazione dei punteggi. La controinteressata si è costituita e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l’inammissibilità dell’offerta della ricorrente principale per superamento della superficie coperta massima e violazione delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. L’istanza cautelare è stata respinta, mentre in appello cautelare il Consiglio di Stato ha disposto la sollecita definizione del merito senza sospendere gli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ordine di trattazione dei gravami. Richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale, ritiene che il ricorso principale debba essere esaminato per primo, perché la sua eventuale infondatezza determina l’improcedibilità del ricorso incidentale, con economia dei mezzi processuali; l’eventuale fondatezza dell’incidentale, invece, non potrebbe travolgere il principale.
Nel merito del primo motivo, il Collegio rileva che il bando non contiene una clausola che commini espressamente l’esclusione per violazione del piano spiagge e delle norme tecniche. Tuttavia, osserva, occorre verificare se la lex specialis abbia inteso considerare il rispetto di quelle prescrizioni come requisito minimo indefettibile dell’offerta. L’art. 1 del bando, dedicato alle finalità, e soprattutto l’art. 12, che impone ai concorrenti di presentare proposte progettuali “nel rispetto delle previsioni del vigente PCS e delle relative NTA”, depongono in tal senso. La quantità e la natura della documentazione richiesta nella busta tecnica — rilievi, planimetrie, elaborati grafici, computo metrico estimativo — rivelano una documentazione di dettaglio e non una mera relazione illustrativa di massima. Anche l’art. 2 e l’art. 15 delle norme tecniche confermano il carattere cogente del rispetto del piano.
Il Collegio respinge la tesi difensiva secondo cui tali prescrizioni opererebbero solo dopo l’aggiudicazione: se così fosse, il confronto concorrenziale sarebbe svuotato di sostanza, perché verrebbero valutati progetti mai realizzabili. Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4922 del 2024, afferma che il rispetto del piano e delle norme tecniche costituisce requisito minimo indefettibile.
Quanto alla prima censura, l’art. 11 delle NTA impone un minimo di sei cabine spogliatoio per unità di gestione, di dimensione e altezza massime, e almeno una cabina accessibile a persone con disabilità. Dall’esame dell’offerta della controinteressata emerge che l’unico locale spogliatoio menzionato è quello destinato al personale e che le “cabine” non sono descritte né rappresentate. L’assenza di tale requisito rende l’offerta inammissibile per violazione dell’art. 12 del bando, assorbendo le ulteriori censure del primo motivo e il secondo motivo.
Passando al ricorso incidentale, il Collegio esamina la doglianza sul superamento della superficie coperta da parte della ricorrente principale. Interpretando gli artt. 6 e 11 delle NTA, ritiene che alle attrezzature obbligatorie indicate dall’art. 11 — cabine, servizi igienici, docce, pronto soccorso — possa essere destinato uno spazio aggiuntivo rispetto ai 100 mq dello stabilimento. Tale censura è pertanto respinta. È invece fondata la doglianza sulla violazione delle norme di sicurezza: lo spogliatoio del personale risulta locale chiuso e privo di aperture naturali, mentre l’areatore meccanico non compare né nelle tavole né nel computo metrico estimativo. Il Collegio accoglie quindi il ricorso incidentale, con esclusione della ricorrente principale. Conseguentemente accoglie il ricorso principale quanto all’annullamento, accoglie l’incidentale, respinge le domande di risarcimento in forma specifica e compensa le spese.
Nota della Redazione
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