Condono edilizio, parere negativo vincolante e omessa impugnazione: ricorso inammissibile (TAR Lazio n. 5386 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il parere negativo reso dall’autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico o paesaggistico è atto vincolante che si sovrappone alla disciplina urbanistico-edilizia e determina la concedibilità o meno della sanatoria. Tale parere, in quanto atto presupposto del diniego di condono, deve essere impugnato unitamente al provvedimento conclusivo; la sua mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego. Le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove siano in contrasto con il vincolo, anche se questo sia stato apposto successivamente alla presentazione dell’istanza di condono.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato due determinazioni con cui il Comune di Castel Gandolfo ha espresso il diniego al rilascio di altrettanti condoni edilizi, rispettivamente presentati ai sensi della L. 47/1985 e della L. 326/2003. Il primo diniego riguardava un ampliamento edilizio realizzato in area classificata a rischio idrogeologico R4, mentre il secondo concerneva la realizzazione di un tratto di muro in pietrame ricadente nel territorio del Parco dei Castelli Romani.
I dinieghi si fondavano sui pareri negativi resi dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, per il vincolo idrogeologico, e dall’Ente Parco, per il vincolo paesaggistico. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della condotta del Comune per omessa attivazione dell’iter di declassamento dell’area da rischio R4 a rischio R3 e per la valutazione non specifica della compatibilità dell’opera con il vincolo sopravvenuto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, in presenza di vincoli di cui agli artt. 32 e 33 della L. 47/1985, i pareri delle autorità preposte alla loro tutela sono vincolanti e si sovrappongono alla discrezionalità dell’amministrazione comunale, determinando l’esito del procedimento di condono. Ne deriva l’onere di impugnare anche il parere negativo, quale atto presupposto, con la conseguente inammissibilità del ricorso diretto solo avverso l’atto conclusivo.
La Corte ha disatteso l’argomento del ricorrente circa la mancata notifica dei pareri negativi, rilevando che gli stessi erano stati allegati all’atto introduttivo del giudizio, dimostrandone la piena conoscenza ai sensi dell’art. 41 c.p.a.. Ha altresì respinto la tesi secondo cui il nucleo della controversia risiederebbe nell’inerzia del Comune rispetto all’avvio dell’iter di declassamento, trattandosi di censura che doveva essere fatta valere nei confronti dei pareri negativi, ove tempestivamente gravati.
Il Collegio ha inoltre osservato che il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito, in quanto le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove in contrasto con il vincolo, anche se questo sia stato apposto successivamente alla presentazione dell’istanza di condono. Nessuna contestazione è stata svolta circa la corretta applicazione dell’art. 14 del P.A.I., che vieta ogni trasformazione dei luoghi nelle zone a rischio R4.
Quanto alla dedotta omissione dell’iter di declassamento, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato che la competenza ad avviarlo fosse esclusivamente in capo all’ente locale, né ha fornito elementi di prova circa il probabile esito favorevole di tale istanza, considerato che la consulenza tecnica prodotta non aveva dichiarato l’idoneità delle opere di messa in sicurezza a eliminare il dissesto idrogeologico del versante.
Nota della Redazione
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