Esecuzione del giudicato sul beneficio della carta docente al precario (TAR Veneto n. 1117 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia accertato il diritto del docente precario al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. L’azione prevista dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile quando la pubblica amministrazione deve conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. La mancata dimostrazione dell’adempimento giustifica l’ordine di esecuzione e la nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica e ad accreditare la relativa somma.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Notificata al Ministero e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, e l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero, con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza del titolo al novero di quelli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti la cui attuazione è consentita dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina il caso in cui la pubblica amministrazione deve conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio carta docente della somma dovuta per le finalità dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

L’adempimento è stato fissato nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza perdurante oltre tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni.

Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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