Concorso dirigenti scolastici: legittime le soglie regionali di ammissione alla prova scritta (TAR Lazio n. 11597 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la previsione del bando di concorso che ammette alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso per ciascuna regione, ancorché la fonte regolamentare subordini l’attivazione della prova preselettiva al superamento del rapporto di quattro volte i posti. Le due soglie rispondono a finalità distinte e non sono contraddittorie. La fissazione in termini numerici degli ammessi non viola il criterio meritocratico e non richiede la predeterminazione di un punteggio minimo di sufficienza. La diversificazione delle soglie di ammissione su base regionale costituisce conseguenza fisiologica dell’assetto normativo fondato su graduatorie distinte e non integra disparità di trattamento. La selezione dei quesiti delle prove preselettive è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di errori manifesti e oggettivi.
Il Fatto
La ricorrente, candidata al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. n. 2788 del 2023, partecipava alla procedura per la Regione Marche, conseguendo nella prova preselettiva un punteggio pari a 37/50. Tale esito non le consentiva l’accesso alla prova scritta, essendosi la soglia regionale attestata a 38 punti. La candidata impugnava gli atti del concorso, tra cui il bando e il D.M. n. 194/2022, nella parte in cui limitavano a tre volte i posti il numero degli ammessi alla prova scritta, anziché a quattro, come previsto per l’attivazione della preselezione, nonché la scelta di articolare la procedura su base regionale e la formulazione di alcuni quesiti. Con motivi aggiunti, l’impugnazione veniva estesa alla graduatoria finale di merito nel frattempo pubblicata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure, richiamando la consolidata giurisprudenza in materia, anche espressa in decisioni recenti della medesima Sezione. In primo luogo, ha escluso la contraddittorietà tra la soglia di attivazione della preselezione (quattro volte i posti) e quella di ammissione alla prova scritta (tre volte i posti), trattandosi di previsioni che rispondono a finalità differenti: l’una attiene alla scelta organizzativa di procedere o meno alla preselezione, l’altra alla determinazione del contingente massimo di candidati ammessi alla fase successiva, nel quadro della discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione.
Quanto al dedotto contrasto con il principio meritocratico, la Corte ha osservato che il criterio numerico, rapportato ai posti messi a concorso, assicura comunque l’ammissione dei candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati, ossia i più meritevoli in senso relativo, senza che occorra la predeterminazione di una soglia fissa di sufficienza. Il candidato, del resto, è tenuto a orientare la propria preparazione al conseguimento del miglior risultato possibile in relazione agli altri concorrenti, come affermato da costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 2005/2019; Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5639/2015).
In relazione all’articolazione regionale della procedura, il Tribunale ha richiamato l’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che fonda la formazione di distinte graduatorie regionali. La previsione di soglie differenziate, in ragione del rapporto tra candidati e posti disponibili nelle singole regioni, è conseguenza diretta di tale assetto normativo. Il medesimo punteggio può risultare sufficiente in una regione e non in un’altra senza integrare una disparità di trattamento, trattandosi dell’effetto fisiologico della diversa distribuzione territoriale di posti e concorrenti. Al contrario, l’equiparazione su base nazionale, invocata dalla ricorrente, comporterebbe l’appiattimento dell’effetto selettivo sulla soglia meno meritoria.
Quanto alla funzione della preselettiva, la Corte ha respinto la tesi secondo cui l’elevata soglia di ammissione avrebbe snaturato il confronto concorrenziale, osservando che, per quanto ristretta, la soglia di ingresso è comunque il frutto di una selezione culturale e dell’accertamento del possesso di conoscenze specifiche. La determinazione della soglia rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, profili non configurabili nel caso di specie, essendo la soglia un esito oggettivo del meccanismo selettivo.
In ordine ai quesiti contestati, il Tribunale ha infine ribadito che la loro selezione e individuazione appartengono alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di errori manifesti e oggettivi. Nel caso di specie, le risposte ritenute corrette dalla Commissione risultano coerenti con il quadro normativo di riferimento, mentre le opzioni alternative prospettate dalla ricorrente si configurano come meri “distrattori”, la cui funzione è verificare la solidità della preparazione del candidato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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