Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Calabria n. 816 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando l’amministrazione, decorso il termine di moratoria, resti inadempiente all’obbligo di attribuzione del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro. In caso di perdurante inottemperanza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con spese dell’attività commissariale poste a carico dell’amministrazione inadempiente. Il contributo per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente non costituisce corrispettivo della prestazione lavorativa, ma sostegno alla funzione formativa: la penalità di mora risulta pertanto manifestamente iniqua e non va concessa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 1989 del 1° dicembre 2023, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2021/22.
La sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è passata in giudicato. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni senza che l’amministrazione vi abbia dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza notificata all’amministrazione è divenuta definitiva e che l’obbligo di attribuzione della carta docente non è stato adempiuto. Il decorso del termine di moratoria e il perdurante inadempimento fondano l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Il Ministero deve quindi eseguire integralmente la pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente scelto dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, che provvederà in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alle spese dell’attività commissariale, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. La disposizione, dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della stessa legge, è applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo ai propri precedenti. I compensi restano pertanto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Tribunale rigetta invece la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La misura è ritenuta manifestamente iniqua, perché la carta elettronica non costituisce corrispettivo ma contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna dell’amministrazione anche al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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