Concessioni demaniali marittime: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 1435 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dalla parte ricorrente prima che la causa sia trattenuta in decisione, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a prendere atto della dichiarazione e a pronunciarsi in conformità. In tal caso, le spese di lite possono essere compensate.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Riccione, aveva impugnato le delibere con cui l’amministrazione aveva dettato linee di indirizzo in materia di demanio marittimo, alla luce della legge n. 118/2022 e delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 131/2024. Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti, la società aveva chiesto l’accertamento della natura pluriennale del rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, e il rilascio di un titolo concessorio con rinnovo automatico, prospettando altresì questioni di compatibilità della normativa interna con il diritto dell’Unione europea.
Il Comune di Riccione e le amministrazioni statali si erano costituiti per resistere. Con memoria depositata il 22 aprile 2026, la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione impone al giudice una doverosa presa d’atto, senza che questi possa procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
In applicazione di tali principi, la dichiarazione di rinuncia implicita fondata sul sopravvenuto difetto di interesse è stata ritenuta idonea a determinare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione era intervenuta prima della trattazione della causa all’udienza straordinaria del 16 giugno 2026, con conseguente obbligo di pronunciarsi in conformità. Quanto alle spese, la compensazione è stata disposta in ragione dell’adesione manifestata dal Comune resistente e della definizione in rito della controversia.
La sentenza assume rilievo perché, pur non entrando nel merito delle questioni relative alle concessioni demaniali marittime, conferma il principio per cui la cessazione della materia del contendere per rinuncia volontaria della parte conduce alla declaratoria di improcedibilità, senza che il giudice possa esaminare il fondamento delle domande proposte.
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Nota della Redazione
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