Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel concorso docenti (TAR Campania n. 2692 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il venir meno dell’interesse alla decisione, per sopravvenuta realizzazione della pretesa azionata in via stragiudiziale, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenienza va accertata sulla base delle dichiarazioni di parte e della documentazione prodotta, essendo irrilevante la fondatezza originaria del gravame. Nel caso di specie, l’ammissione con riserva ad altra procedura concorsuale, con superamento delle prove, non integra di per sé la cessazione della materia del contendere, ma la dichiarazione di non voler più coltivare l’azione, in quanto il nuovo titolo consente la stipula del contratto corrispondente alla pretesa, determina il difetto sopravvenuto di interesse. Il carattere meramente processuale della pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese e la dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato al concorso per titoli ed esami, su base regionale, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A013, indetto con D.D.G. n. 2575 del 2023. Aveva superato le prove scritta e orale, conseguendo un punteggio ritenuto inferiore al proprio titolo per la sola valutazione, ai fini dell’Allegato B, punto A.1.1., dell’abilitazione specifica anziché della laurea magistrale, con conseguente attribuzione di zero punti in luogo dei 12,50 punti asseritamente spettanti.

Con ricorso notificato il 7 gennaio 2025 e depositato l’indomani, la candidata impugnava i decreti del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Campania che avevano approvato la graduatoria definitiva e disposto i turni di nomina e l’assegnazione delle sedi, nella parte in cui non la vedevano vincitrice, chiedendo la rettifica del punteggio complessivo e il riconoscimento di una posizione migliore. Respinta la tutela cautelare, nelle more la stessa ricorrente superava le prove di una successiva procedura concorsuale, conseguendo un titolo utile alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in vista dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, poiché l’esito positivo della nuova procedura le consente di stipulare il contratto a tempo indeterminato con l’Amministrazione, corrispondente alla pretesa azionata nel presente giudizio.

La dichiarazione risulta riscontrata dalla documentazione allegata. Il Tribunale ne trae la conseguenza che l’interesse alla decisione, originariamente sussistente, è venuto meno per effetto di una sopravvenienza che realizza, in via di fatto, il risultato cui tendeva il ricorso.

Il giudice amministrativo applica quindi l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che fa venir meno l’interesse alla pronuncia. La verifica non investe il merito delle censure, ma si esaurisce nell’accertamento della permanenza dell’interesse.

Sotto il profilo delle spese, il Collegio rileva la natura meramente processuale della pronuncia e, in ragione di ciò, dispone la compensazione integrale tra le parti, dichiarando espressamente irripetibile il contributo unificato versato.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con ordine di esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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