Sei scatti stipendiali ai fini del TFS per le forze di polizia (TAR Piemonte n. 1677 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta a tutto il personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, senza distinzione di ruolo, e rileva anche ai fini della base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza, di cui al comma 2 della medesima disposizione, non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che subordina il beneficio al pagamento della contribuzione, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di fine servizio, di natura retributiva differita. L’INPS è l’unico titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS, non assumendo rilevanza esterna gli atti dell’amministrazione di provenienza.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda il 30 giugno 2023, con un’anzianità contributiva utile ai fini del TFS di 42 anni e un’età anagrafica di 58 anni. Ha ricevuto dall’INPS un trattamento di fine servizio calcolato senza la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

Dopo una diffida via PEC rimasta senza esito, il ricorrente ha agito davanti al TAR per l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS, costituitosi, ha eccepito la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno, l’applicabilità dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 e la propria posizione di mero ordinatore secondario di spesa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di decadenza. L’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non qualifica espressamente come perentorio il termine del 30 giugno; il comma 3 lo collega alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il rispetto del termine è dunque un mero onere, funzionale alla tempistica dell’aspettativa. Attribuirgli natura decadenziale riserverebbe il beneficio solo a chi presenta domanda entro tale data, con irragionevole diversità di trattamento.

Sul merito, il Collegio aderisce all’indirizzo ormai consolidato che riconosce il beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, nel richiamare l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, ne lascia ferma l’applicazione per tutte le forze di polizia. La nozione di forze di polizia è ampia e include gli appartenenti con qualifiche equiparate, senza distinguere tra ordinamento civile e militare. Ai sensi del comma 2, il beneficio spetta anche a chi cessi dal servizio a domanda, con i requisiti anagrafici e contributivi.

Non persuade il richiamo all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997. La disposizione riconosce i sei scatti previo pagamento della contribuzione, ma opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come conferma il rinvio all’art. 13 d.lgs. n. 503/1992. Il decreto armonizza il solo trattamento pensionistico, non il regime dell’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita.

Il Tribunale esclude del pari l’argomento dell’INPS sull’essere mero ordinatore secondario di spesa. Solo l’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS, non assumendo rilevanza esterna gli atti dell’amministrazione di provenienza. Quanto all’asserita mancata equiparazione dei ruoli, l’art. 632 d.lgs. n. 66/2010 detta la corrispondenza tra gradi militari e qualifiche civili.

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto ai benefici e condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo e alla corresponsione delle differenze, oltre interessi. È invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *