Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Campania n. 786 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta l’obbligo dell’Amministrazione di riconoscere un vantaggio economico al dipendente ha immediato valore conformativo e impone all’Amministrazione di far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. Formatosi il giudicato e decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina l’esecuzione entro un termine, nominando fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nei limiti della misura degli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sez. Lavoro, con sentenza n. 1363/2025 pubblicata il 20.02.2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con accredito di euro 500,00 annui per gli aa.ss. dal 2021/2022 al 2024/2025, per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi legali.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata ai fini dell’esecuzione e decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alla penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo che ne deriva consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il TAR verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dictum giudiziale.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di assegnare la Carta elettronica mediante accredito di euro 2.000,00 oltre interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR la accoglie nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della decisione; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pur tardivo, o a quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamato Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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