Maneggio di denaro e conto giudiziale ostensivo di tutte le riscossioni (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 222 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’espressione “maneggio di denaro” di cui all’art. 610 del Regolamento n. 827/1923 va intesa nel senso ampio di disponibilità di denaro, qualunque sia la modalità di riscossione, anche dematerializzata. Ne deriva che il conto giudiziale deve essere ostensivo di tutte le entrate comunque riscosse, comprese quelle effettuate tramite POS, conto corrente o Pago PA, e non delle sole operazioni in contanti. Il conto che espone unicamente gli incassi in contanti non rappresenta la gestione nella sua totalità ed è pertanto improcedibile. La declaratoria di improcedibilità, non consentendo la nuova compilazione, espone l’agente contabile al giudizio per resa di conto su istanza della Procura erariale ovvero alla compilazione d’ufficio del conto a sue spese.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione delle attività di riscossione delle casse CUP e prestazioni presso un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per l’esercizio finanziario 2017. Il procedimento giunge alla Sezione calabrese dopo che la Sezione giurisdizionale per le Marche aveva declinato la propria competenza territoriale in favore di questa Sezione, con ordinanza dell’8 giugno 2021, disponendo la trasmissione degli atti. Una prima pronuncia aveva già affermato la competenza territoriale, rimettendo gli atti al magistrato istruttore per il prosieguo dell’esame.
Con successiva relazione, il magistrato istruttore ha rimesso il conto all’esame del Collegio, rilevando discordanze tra i totali delle riscossioni e quelli dei versamenti, con un ammanco quantificabile in modo diverso a seconda dei dati considerati. L’Istituto ha depositato memoria difensiva, prospettando una diversa ricostruzione degli importi e dei versamenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in via preliminare la regolarità della notificazione della relazione di irregolarità e del decreto di fissazione dell’udienza all’agente contabile, avvenuta a mani proprie.
Nel merito, il Collegio rileva una criticità assorbente rispetto a tutti i rilievi formulati. Il giornale di cassa documenta riscossioni effettuate anche con modalità elettroniche, mentre il conto giudiziale elenca esclusivamente le operazioni effettuate in contanti e il relativo importo. Il conto, pertanto, non rappresenta la gestione nella sua totalità, ma soltanto una parte di essa.
La Corte affronta la questione interpretativa relativa alla portata dell’espressione “maneggio di denaro”, chiedendosi se essa vada intesa in senso strettamente letterale di materiale detenzione ovvero nel significato più esteso di disponibilità di denaro. Richiamando la propria giurisprudenza in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e bonifico bancario, il Collegio conclude che devono essere incluse nel conto tutte le entrate comunque riscosse.
L’art. 610 del Regolamento n. 827/1923 impone a tutti gli agenti contabili l’obbligo di rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione. Accogliendo una lettura estensiva, il Collegio afferma che il maneggio di denaro comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti o con modalità differenti dal contante. Diversamente opinando, resterebbero non giustiziabili in sede di giudizio di conto tutte le gestioni dematerializzate di denaro pubblico.
Il conto giudiziale deve dunque essere ostensivo del completo esame di tutte le attività di riscossione: il carico iniziale, il carico assegnato nell’esercizio e le somme da riscuotere alla fine dell’esercizio, qualunque sia la modalità di pagamento. Non essendo il conto in esame rappresentativo della totalità della gestione, il Collegio lo dichiara improcedibile, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. La mancata nuova compilazione esporrà l’agente contabile al giudizio per resa di conto ovvero alla compilazione d’ufficio a sue spese. Le spese sono compensate, attesa la natura in rito della pronuncia.
Nota della Redazione
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