Acquisto immobile antiviolenza senza danno erariale se causa interrotta (Corte dei Conti Sez. I App. n. 106 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, l’acquisto di un immobile da parte di un ente territoriale, ancorché già occupato sine titulo da un’associazione che vi svolge attività di assistenza a soggetti vulnerabili, non è antigiuridico quando la scelta risulti conforme alla normativa ratione temporis vigente e non emerga alcuna deviazione dalle finalità istituzionali ivi scolpite. L’assenza dei requisiti formali successivamente introdotti dal legislatore non può essere valorizzata per contestare la legittimità della condotta posta in essere prima della loro entrata in vigore. Neppure è configurabile il danno erariale quando l’operazione ha determinato un effetto economico complessivamente positivo in favore di una società in house a capitale interamente pubblico, con conseguente compensazione obliqua ex art. 1, comma 1-quater, l. n. 20/1994. L’iniziale attività del dirigente che abbia prefigurato l’acquisto resta priva di nesso causale quando l’operazione sia stata successivamente fatta propria e portata a compimento da autonome e ripetute deliberazioni dell’organo politico, che interrompono il legame eziologico.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio il Segretario generale, il direttore generale e due dirigenti della Regione, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 1.777.540,00. L’ente territoriale aveva acquistato, nell’ambito della procedura di concordato preventivo di una società di trasporti a capitale pubblico, un immobile occupato sine titulo dal collettivo “Casa delle donne Lucha y Siesta”, che vi gestiva un centro antiviolenza e una casa rifugio. Secondo l’accusa, l’operazione sarebbe stata priva di utilità pubblica e volta a stabilizzare l’occupazione abusiva, attribuendo un indebito vantaggio agli occupanti. La sentenza di primo grado aveva integralmente rigettato la domanda, ritenendo insussistenti sia l’antigiuridicità della condotta sia il danno. La Procura aveva proposto appello, deducendo lo sviamento della funzione amministrativa, la falsa applicazione dell’art. 7, comma 60, l.r. n. 28/2019 e la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

La Motivazione della Corte

La Sezione Prima Centrale d’Appello ha preliminarmente riqualificato gli appelli incidentali proposti dai convenuti, privi di soccombenza, come mere comparse di costituzione ai sensi dell’art. 195 c.g.c., senza necessità di assolvere agli adempimenti di cui all’art. 184, comma 4, c.g.c., in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.

Nel merito, il Collegio ha escluso la configurabilità dello sviamento di potere. Al tempo della scelta di acquisto (2018-2020), la normativa regionale non prevedeva ancora il requisito dell’iscrizione all’albo regionale delle strutture antiviolenza, introdotto solo con la l.r. n. 14/2021. Il combinato disposto dell’art. 7, comma 60, l.r. n. 28/2019 e dell’art. 4, l.r. n. 4/2014 individuava quali beneficiari le strutture gestite da enti con scopo statutario di lotta alla violenza contro le donne, requisito da presumere presente in capo all’associazione, poi effettivamente iscritta all’albo nel 2022. L’individuazione dell’immobile, ove da tempo si svolgeva attività assistenziale, non è risultata illogica, né ha travalicato i limiti interni della discrezionalità amministrativa.

La Corte ha altresì rilevato che la Procura non aveva evocato in giudizio l’organo politico giuntale, nonostante almeno tre deliberazioni avessero “portato avanti con perseveranza” l’intendimento acquisitivo. Quanto alla compensazione obliqua, la Sezione ha ritenuto che l’argomento difensivo fosse fondato, attesa la sostanziale equiparazione della società alienante a una pubblica amministrazione, trattandosi di società in house a capitale interamente pubblico. L’operazione aveva consentito all’ATAC, dopo tre aste deserte, di incamerare un rilevante introito, sicché il danno asseritamente cagionato alla Regione risultava compensato dall’utilità conseguita dall’ente pubblico.

In ogni caso, ha aggiunto il Collegio, il danno non potrebbe mai essere pari al prezzo pagato, poiché l’acquisizione ha prodotto l’ingresso del bene nel patrimonio indisponibile regionale per finalità antiviolenza, con la sola eventuale disutilitas limitata al periodo di eventuale utilizzo non conforme (2021-2023). La Procura non aveva però prospettato siffatto petitum alternativo né offerto criteri quantificatori per una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Sotto il profilo causale, la Corte ha infine escluso il concorso dei dirigenti. L’acquisto definitivo era avvenuto in forza di tre deliberazioni della Giunta regionale (nn. 1001/2020, 540/2021 e 712/2021), adottate dopo che la prima offerta era divenuta inefficace e quando il Segretario generale non era più in servizio. Le autonome volizioni dell’organo politico hanno interrotto il nesso causale tra l’iniziale condotta e il danno. Per gli altri dirigenti, privi del dovere di rimostranza, è stata esclusa la configurabilità di una responsabilità “di mera posizione”, non ricorrendo gli estremi della macroscopica e manifesta illegittimità degli atti da eseguire.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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