Nesso causale e uranio impoverito: onere probatorio a carico dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 588 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali ed ematologiche insorte in militari impiegati in teatri operativi caratterizzati dall’uso bellico di uranio impoverito e di altri metalli pesanti, grava sul militare il solo onere di dimostrare l’espletamento di missioni in detti teatri e la successiva insorgenza della patologia per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un’associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi ivi riscontrati. Spetta invece all’Amministrazione provare la sussistenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi extra-lavorativa della malattia. I pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che si limitino a una ricognizione statistica e astratta delle cause della patologia, senza approfondire gli specifici fattori di rischio e le situazioni di disagio cui l’interessato è stato concretamente esposto, sono affetti da difetto di motivazione e di istruttoria. Qualora l’infermità non risulti ascrivibile ad alcuna categoria tabellare, l’Amministrazione è tenuta a effettuare il giudizio di equivalenza ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 915/1978. Tale valutazione integra discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dal giudice amministrativo.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito Italiano, in servizio con l’incarico di conduttore di automezzi, ha prestato servizio in più teatri operativi all’estero, tra cui il Kosovo e l’Iraq, in siti esposti alla contaminazione da uranio impoverito e da residui tossici, senza adeguati mezzi di protezione individuale. Dopo alcuni anni dal rientro, gli è stata diagnosticata un’infermità tumorale del sistema linfatico.
Il militare ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo. La C.M.O. di Roma ha ritenuto la patologia non ascrivibile ad alcuna tabella e categoria; il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con due successivi pareri, ha negato il nesso di causalità. Il decreto ministeriale di rigetto è stato impugnato davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento in materia e ha ritenuto i pareri del Comitato affetti da motivazione stereotipata e carenti di adeguata istruttoria. Pur dando atto della storia militare del ricorrente e dei servizi prestati in scenari di guerra, l’Amministrazione non ha approfondito i fattori di rischio legati all’impiego, senza protezioni, in località contaminate.
Il TAR ha richiamato la recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 7 ottobre 2025, che ha riaffermato come, data l’attuale difficoltà di una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, sia sufficiente per il militare la dimostrazione dell’espletamento di missioni in teatri connotati dalla presenza di uranio impoverito e della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda un’associazione con tali fattori di rischio. Su questa base, l’onere della prova si sposta sull’Amministrazione, tenuta a dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica.
Nel caso concreto, il decreto ministeriale e i pareri presupposti si sono limitati a una generica ricognizione delle cause statistiche della malattia nella popolazione generale, senza indicare concreti fattori alternativi riferibili al militare. Il Collegio ha inoltre osservato che la potestà tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, pur riservata, non è inesauribile, dovendo valutare un evento passato, conchiuso e determinato.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che, non risultando effettuato alcun giudizio di equivalenza tra l’infermità e le patologie di cui alle tabelle allegate al d.P.R. n. 915/1978, la pratica deve essere rimessa all’Amministrazione. È stata invece respinta la richiesta di diretta attribuzione di una categoria, trattandosi di discrezionalità tecnica riservata.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del decreto e del verbale della C.M.O. e condanna dei Ministeri resistenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.