VIA e dissenso del MiC: escluso il silenzio-assenso tra amministrazioni (TAR Lazio n. 2605 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale non è applicabile il silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, stante il divieto posto dal comma 4 della medesima disposizione in presenza di norme euro-unitarie che impongono l’adozione di provvedimenti espressi. Il parere negativo tardivo reso dal Ministero della Cultura resta pertanto efficace e non preclude al MASE di attivare la procedura di deferimento al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988 e dell’art. 25, comma 2-quinquies, TUA. La perentorietà dei termini infra-procedimentali non comporta l’inefficacia degli atti tardivamente adottati, in ossequio al principio di inesauribilità del potere amministrativo. Nel giudizio di compatibilità ambientale il Ministero della Cultura esprime un parere a competenza riservata, che può rendere recessivo l’interesse alla diffusione delle fonti rinnovabili in presenza di significativi effetti negativi sul paesaggio e sul patrimonio culturale.

Il Fatto

La società ricorrente presenta al MASE, in data 5 aprile 2022, istanza di avvio del procedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto eolico di tredici turbine da realizzarsi nei comuni di Montefiascone e Viterbo. Espletata la consultazione pubblica e fornite le integrazioni richieste, la Commissione Tecnica rende, con parere n. 527 del 3 dicembre 2024, schema di provvedimento favorevole di compatibilità ambientale. Il MASE trasmette lo schema al MiC il 16 dicembre 2024; il Ministero della Cultura esprime parere negativo con nota del 25 febbraio 2025.

Preso atto del contrasto, il MASE deferisce la decisione al Consiglio dei Ministri e ne dà notizia alla società con nota del 14 aprile 2025. La ricorrente impugna gli atti dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’illegittimo aggravio procedimentale e la formazione del silenzio-assenso in capo al MiC.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dai comuni controinteressati. Il parere negativo del MiC produce un arresto procedimentale che pregiudica l’interesse finale della ricorrente, impedendo il rilascio immediato del titolo: sussiste dunque l’interesse a ricorrere, poiché l’eventuale caducazione del parere farebbe venir meno il contrasto rimesso al livello superiore.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Il silenzio-assenso orizzontale ex art. 17-bis non è innestabile nello speciale modulo decisionale della VIA: l’art. 25, comma 7, TUA richiama le norme sulla valutabilità del ritardo, non rende inefficaci gli atti tardivi. Vi osta, inoltre, il comma 4 della stessa disposizione, che esclude l’istituto quando il diritto euro-unitario impone provvedimenti espressi. La direttiva 2011/92/UE richiede una decisione motivata che comprenda la conclusione del procedimento, con conseguente necessità di un provvedimento espresso.

La natura espressa e pluristrutturata della decisione ambientale esclude la formazione per silentium del concerto e obbliga l’autorità concertante a non ignorare l’avviso del MiC: il dissenso, ove non condiviso, legittima la procedura di composizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988.

Il secondo e il terzo motivo non colgono nel segno. L’art. 6, comma 10-bis, TUA esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ai procedimenti di VIA. La disciplina di settore prevede autonome forme di partecipazione e contraddittorio, talché nessun preavviso di rigetto era dovuto. Quanto al dissenso costruttivo e al soccorso istruttorio, l’ampio confronto documentale e le integrazioni rese dalla società dimostrano il pieno espletamento del contraddittorio.

Il quarto e il quinto motivo sono parimenti infondati. Il parere del MiC motiva in dettaglio sugli impatti ambientali, descrivendo le interferenze con i vincoli paesaggistici e idrogeologici e l’incidenza sulle aree di notevole interesse pubblico. Quanto al bilanciamento, i progetti FER sono di interesse prevalente salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale, spettando al MiC il parere a competenza riservata. Il Collegio rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Via libera al dissenso del MiC: il silenzio-assenso non si applica alla VIA

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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