Diniego di trasferimento del fascicolo per il nulla osta: il TAR ordina il riesame (TAR Calabria n. 405 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accoglie l’istanza in forma di remand quando i provvedimenti impugnati — di diniego del trasferimento del fascicolo e di archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato stagionale — siano suscettibili di produrre conseguenze pregiudizievoli sull’attività lavorativa del ricorrente. La sussistenza del periculum in mora fonda l’adozione di una misura cautelare che sospende l’efficacia degli atti e impone all’amministrazione un riesame degli stessi alla luce dei motivi di ricorso, con fissazione dell’udienza di merito.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’istanza presentata da un lavoratore straniero per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale. La Prefettura di Cosenza, quale Sportello Unico per l’Immigrazione, aveva archiviato l’istanza, mentre la Prefettura di Padova aveva negato il trasferimento del relativo fascicolo. Avverso tali provvedimenti, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Calabria, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata la domanda cautelare, ha ritenuto sussistente il requisito del periculum in mora, ravvisando le conseguenze pregiudizievoli che i provvedimenti prefettizi produrrebbero sull’attività lavorativa svolta dal ricorrente. L’accoglimento in forma di remand consente di contemperare l’esigenza di tutela cautelare del privato con la necessità di garantire all’amministrazione un margine di rivalutazione delle proprie determinazioni.
Il Collegio ha quindi disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati, ordinando alle Prefetture di Cosenza e di Padova di procedere a un nuovo esame degli stessi, alla luce dei motivi di ricorso, con particolare riferimento all’iter di regolarizzazione del ricorrente sul territorio nazionale.
La decisione, adottata nella camera di consiglio, ha contestualmente fissato l’udienza pubblica di merito per la trattazione della controversia e compensato le spese della presente fase cautelare.
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Nota della Redazione
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