Esclusione dall’avanzamento militare per condanna penale è atto vincolato (TAR Lazio n. 587 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di avanzamento del personale militare, l’art. 1051, commi 2 e 8, d.lgs. n. 66/2010 configura l’esclusione dall’aliquota di avanzamento e da ogni procedura di avanzamento come atto automatico e vincolato. L’Amministrazione è tenuta a limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge, senza margini di apprezzamento discrezionale. La sopravvenuta revoca della sospensione dal servizio, disposta in sede di esecuzione penale, non integra l’ipotesi di cui all’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 e non elide la ragione giustificativa dell’esclusione, costituita dall’intervenuta condanna per delitto non colposo a pena detentiva superiore a due anni. La sinteticità della motivazione è sufficiente, ove l’atto richiami la condanna penale e l’art. 1051 cod. ordinamento militare, posto che l’interessato è in grado di comprendere le ragioni del provvedimento.
Il Fatto
Un graduato dell’Esercito italiano ha impugnato il provvedimento con cui la Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa lo ha escluso dall’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2018 e da ogni procedura di avanzamento. Il ricorrente era stato condannato in sede penale, con sentenza divenuta definitiva, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per un delitto non colposo, integralmente espiata; in ragione del procedimento penale e dell’esecuzione della pena era stato sospeso dal servizio.
Il provvedimento di esclusione, adottato nel settembre 2019, è stato notificato soltanto nel febbraio 2022. Nel frattempo la sospensione dal servizio era stata revocata e il militare riammesso in servizio in forza di un provvedimento del tribunale di sorveglianza. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, l’insufficienza della motivazione e l’insussistenza del presupposto dell’art. 1051, comma 8, d.lgs. n. 66/2010, chiedendo l’annullamento dell’atto per non vedere pregiudicate le future progressioni di carriera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua due circostanze non contestate e dirimenti: la condanna penale a pena detentiva superiore a due anni per delitto non colposo e la sospensione dal servizio correlata al procedimento penale e all’esecuzione della pena. Alla data di adozione dell’atto la condanna era già definitiva e la sospensione perdurante.
Queste circostanze integrano i presupposti dell’art. 1051 d.lgs. n. 66/2010, nel combinato disposto dei commi 2 e 8. Il tenore perentorio della norma — il militare “non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento” ed “è escluso da ogni procedura di avanzamento” — comporta che l’Amministrazione debba solo accertare la sussistenza dei presupposti. La giurisprudenza richiamata (TAR Lazio, sez. I bis, n. 11145 del 2025; Cons. Stato, sez. II, n. 10494 del 2022) qualifica l’esclusione come atto automatico e vincolato, salvo il rilievo dell’eventuale riabilitazione.
La revoca della sospensione dal servizio, intervenuta tra l’emanazione e la notifica dell’atto, non è sussumibile nell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990: non deriva da una rivalutazione discrezionale dell’Amministrazione, ma è mero effetto della decisione assunta in sede penale. Essa, inoltre, non elide la ragione giustificativa dell’esclusione, costituita dalla condanna definitiva.
Quanto alla motivazione, il richiamo all’intervenuta condanna penale e all’art. 1051 cod. ordinamento militare è sufficiente a porre l’interessato in condizione di comprendere le ragioni dell’esclusione.
Sul presupposto dell’art. 1051, comma 8, il Collegio osserva in via assorbente che la natura della condotta sanzionata e il disvalore a essa connaturato ben possono integrare comportamenti contrari ai doveri di fedeltà o lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare. Non sono richieste ulteriori condizioni, quali l’esercizio delle funzioni o la risonanza mediatica, non trovano supporto nel dettato normativo. Il ricorso è respinto perché infondato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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