Revocazione, errori di fatto inammissibili se contestano valutazioni di merito (Corte dei Conti Sez. III App. n. 239 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto risultante dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’errore deve emergere con immediatezza ed obiettività, senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, e deve essere essenziale e decisivo. Non integra errore revocatorio la contestazione della valutazione delle risultanze processuali, né l’errata interpretazione dei fatti e dei documenti: in tal caso si configura un errore di giudizio, non deducibile in sede di revocazione.
Il Fatto
Due ricorrenti — un responsabile contabile dipendente di una provincia e una banca tesoriera — erano stati condannati in primo grado, in solido, al risarcimento di un danno erariale per pagamenti eseguiti su crediti inesistenti negli esercizi finanziari 2007 e 2008. Con la sentenza n. 46/2024, la Sezione Terza giurisdizionale centrale respingeva i loro appelli.
Avverso tale pronuncia entrambi proponevano ricorso per revocazione, deducendo plurimi errori di fatto: il dipendente lamentava la mancata considerazione della correttezza dei propri adempimenti e del proprio ruolo asseritamente secondario; la banca contestava la decorrenza della prescrizione e la sussistenza di condotte di occultamento del danno, oltre alla responsabilità per i propri dipendenti.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la nozione di errore di fatto elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e contabile. Il vizio deve consistere in un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra dagli atti, risultare ictu oculi e non investire l’attività di ragionamento e di apprezzamento del giudice.
Non ogni asserita svista è revocatoria. La Corte precisa che resta escluso l’errore formatosi sulla pretesa errata valutazione o interpretazione dei fatti, dei documenti e delle risultanze processuali, perché simile censura incide sul giudizio e configura un errore di giudizio. Il fatto, inoltre, non deve aver costituito un punto controverso, che ricorre quando il travisamento riflette la lettura prospettata da una delle parti.
Applicando tali principi, i tre motivi del dipendente sono inammissibili. La questione della completezza della documentazione era già stata esaminata dal giudice di appello, che vi aveva letto il sintomo di un disegno illecito; il ruolo del ricorrente era stato ritenuto decisivo; la documentazione asseritamente ignorata attiene alla valutazione delle prove, liberamente apprezzabili dal giudice del merito.
Anche i motivi della banca sono inammissibili. La censura sulla decorrenza della prescrizione investe la scelta di dare rilievo alla comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio: si tratta di questione di diritto, non di fatto. Il motivo sull’occultamento del danno è questione esegetica già affrontata. Quanto alla responsabilità per i dipendenti, la Corte ribadisce che il rilievo del patteggiamento è frutto della valutazione della documentazione acquisita.
I giudizi sono riuniti, dichiarata la contumacia di uno dei convenuti, e i due ricorsi respinti, con spese a carico dei soccombenti.
Nota della Redazione
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