Obbligo di concludere il procedimento anche con esito negativo della variante (TAR Lazio n. 688 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990, permane anche quando l’esito della vicenda procedimentale sia negativo. Il silenzio-inadempimento non si interrompe per effetto dell’adozione di un atto endoprocedimentale o di carattere soprassessorio, che si risolve in un mero rinvio sine die. L’omessa conclusione del procedimento integra violazione dell’obbligo di provvedere, con conseguente condanna dell’ente a pronunciarsi espressamente e motivatamente sull’istanza di parte.

Il Fatto

La società ricorrente ha incardinato nel 2018 un procedimento volto ad ottenere la riconversione da “produttivo” a “produzione di beni e servizi” del proprio compendio immobiliare, versando contributi per circa trentamila euro. L’istanza presupponeva l’adozione di una variante all’atto pianificatorio consortile, da approvarsi dalla Regione.

Il Consorzio ha trasmesso la documentazione alla Regione, che non ha approvato la variante, ritenendo l’immobile ricompreso nel piano regolatore comunale e non consortile. Dopo le diffide del 2024 e del 2025, la società ha agito ex artt. 31 e 117 del cod. proc. amm. per ottenere la conclusione del procedimento, impugnando con motivi aggiunti la nota consortile del gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ritenuto il ricorso tempestivo. Le diffide a provvedere, munite dei requisiti contenutistici dell’istanza, equivalgono a una nuova istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. Il termine annuale ivi previsto non produce decadenza sostanziale, ma opera sul solo piano processuale, restando salva la riproponibilità dell’istanza di avvio.

Respinte le eccezioni di inammissibilità del Consorzio, il Tribunale ha chiarito che la ricorrente non era tenuta a impugnare la corrispondenza tra ente e Regione. La società ha fatto valere il proprio diritto ad ottenere la definizione, senza vincolo di contenuto, del procedimento, e non la modifica dell’atto pianificatorio. L’approvazione regionale della variante costituiva un passaggio, per quanto cruciale, intermedio e non definitivo.

Quanto all’obbligo di provvedere, il Collegio ha ribadito che esso consegue necessariamente a un’istanza di parte. Il procedimento risulta pendente da circa otto anni senza conclusione. La fase finale era deferita al Consorzio, unico destinatario dell’istanza, cui spettava la presa d’atto dell’approvazione o della mancata approvazione regionale e gli adempimenti consequenziali. Tale ricostruzione è avvalorata da una nota del marzo 2019, con cui il Consorzio stesso aveva riconosciuto come indefettibili i propri adempimenti successivi.

Il silenzio-inadempimento persiste quando l’ente adotta un atto soprassessorio, che non costituisce provvedimento ultimativo ma mero rinvio. Ciò è avvenuto con la nota del gennaio 2026, con cui il Consorzio ha solo illustrato le ragioni della pretesa insussistenza del proprio obbligo, senza definire il procedimento. Il comportamento inerte contrasta vieppiù con l’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990, che impone un riscontro motivato anche in “forma semplificata” in caso di manifesta inammissibilità o infondatezza della domanda.

Il ricorso originario è stato pertanto accolto, con condanna del Consorzio a provvedere entro quarantacinque giorni. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, avendo attinto un atto soprassessorio privo di valenza provvedimentale. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’esito dell’eventuale decorso infruttuoso del termine. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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