Improcedibile il ricorso contro i pareri endoprocedimentali superati dalla VIA favorevole (TAR Sicilia n. 2144 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I pareri resi dalle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale hanno natura endoprocedimentale e finalità istruttoria e non vincolante. Essi sono pertanto suscettibili di impugnazione autonoma soltanto unitamente al provvedimento finale di VIA che ne recepisca i contenuti, determinando un concreto pregiudizio per l’istante. Il sopravvenuto decreto ministeriale che concluda il procedimento in senso favorevole, superando la posizione sfavorevole espressa nel parere, fa venir meno l’interesse alla decisione dei gravami proposti avverso il parere stesso, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato due pareri tecnici istruttori resi nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativo a un progetto di impianto eolico, articolato in nove aerogeneratori, da realizzarsi in alcune aree della Sicilia occidentale. Il primo parere, del 1° febbraio 2023, esprimeva avviso negativo alla realizzazione dell’impianto recependo le valutazioni della Soprintendenza locale. Il secondo, del 25 marzo 2025, impugnato con motivi aggiunti, è stato reso dall’Assessorato regionale ai beni culturali, cui in Sicilia spettano le competenze proprie del Ministero della Cultura in materia di VIA statale.
Nelle more del giudizio, il procedimento di VIA si è concluso positivamente con decreto del MASE del 6 agosto 2025, che all’esito della conferenza di servizi ha superato la posizione sfavorevole della Regione. Il ricorso avverso quel decreto, proposto da un’associazione ambientalista, è stato rigettato con sentenza del Tribunale. La società ricorrente ha quindi chiesto un differimento dell’udienza in attesa del passaggio in giudicato di tale sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di differimento dell’udienza pubblica, rilevando che la causa era matura per la decisione e che non ricorrevano i casi eccezionali previsti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. La possibilità che l’associazione ambientalista proponga appello avverso la sentenza sfavorevole è stata considerata irrilevante.
Il Tribunale ha argomentato che un eventuale annullamento del decreto di VIA favorevole in sede di appello non farebbe riemergere alcun interesse alla decisione dei gravami in esame. I pareri impugnati, resi dalla Soprintendenza speciale per il PNRR e dall’Assessorato regionale, esauriscono infatti la loro funzione nell’ambito del procedimento di VIA: sono atti endoprocedimentali, non vincolanti, con finalità istruttoria, e non producono autonomamente un pregiudizio concreto per l’istante.
Da questa qualificazione discende il regime di impugnazione: tali pareri sono suscettibili di gravame solo unitamente al provvedimento finale di VIA che ne recepisca i contenuti e che determini il pregiudizio. Il Collegio ha richiamato, sul punto, le considerazioni espresse dalla TAR Sicilia-Palermo, sez. V, sentenza n. 1290/26.
Poiché nelle more dell’udienza di discussione gli atti impugnati sono stati superati dal Decreto del MASE n. 466 del 6 agosto 2025, che ha espresso giudizio finale positivo sulla compatibilità ambientale del progetto, è venuto meno l’interesse alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il giudizio promosso dall’associazione ambientalista contro il decreto di VIA favorevole è stato rigettato con la sentenza n. 1740 del 10/06/2026, al cui passaggio in giudicato si determinerà il consolidamento del provvedimento conclusivo di segno positivo. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e dei motivi che hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione.
Nota della Redazione
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