Promozione con riserva assorbe il giudizio negativo di non ammissione (TAR Marche n. 1043 del 12.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione o il conseguimento della promozione alla classe superiore da parte dell’alunno ammesso con riserva in forza di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo assorbe il giudizio negativo precedentemente espresso. Ne deriva la improcedibilità del ricorso avverso l’originario provvedimento di non ammissione per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio positivo si fonda su una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella posta a base della precedente valutazione, poiché la promozione presuppone una valutazione dello studente estesa a un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha impugnato il documento di valutazione e il verbale di scrutinio con cui la studentessa non è stata ammessa alla classe successiva per l’anno scolastico 2024-2025. Il ricorso lamentava l’illegittimità degli atti, con particolare riferimento alla mancata applicazione del Piano didattico personalizzato approvato per l’alunna.
Con una prima ordinanza cautelare il TAR ha disposto il riesame dei provvedimenti impugnati. L’Amministrazione ha eseguito il riesame confermando la non ammissione; il giudizio è stato impugnato con motivi aggiunti. Respinta la seconda istanza cautelare, la decisione è stata riformata dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto prevalente l’interesse della minore a proseguire l’anno scolastico nella classe frequentata con riserva. La studentessa ha così concluso l’anno con profitto e con valutazione finale di ammissione alla classe superiore.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in considerazione della promozione dell’alunna al termine dell’anno scolastico. Il Collegio ha ritenuto applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui il conseguimento della promozione alla classe superiore da parte dell’alunno ammesso con riserva in forza di un provvedimento cautelare assorbe il giudizio negativo precedentemente espresso, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Il TAR ha richiamato sul punto una pluralità di precedenti, tra cui TAR Marche n. 774 del 2024, TAR Marche n. 659 del 2024, TAR Marche n. 910 del 2023, TAR Emilia Romagna n. 271 del 2023, TRGA Bolzano n. 258 del 2023 e TAR Umbria n. 352 del 2020.
Il Collegio ha precisato che non muta l’orientamento la circostanza che l’alunna sia stata inizialmente iscritta all’anno successivo sulla base di un provvedimento che non disponeva l’ammissione alla classe superiore. La studentessa, infatti, a seguito dell’iscrizione con riserva, ha portato a termine l’anno scolastico proprio in virtù della decisione cautelare del Consiglio di Stato.
La promozione alla classe superiore presuppone una valutazione positiva dello studente, che si estrinseca su un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore; analogamente, il superamento di un esame comporta un apprezzamento globale del candidato. In entrambe le ipotesi il giudizio positivo si fonda su una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella su cui si basava il precedente giudizio di non ammissione, come affermato da TAR Lazio n. 6222 del 2018, TAR Calabria n. 258 del 2013 e TAR Emilia Romagna n. 462 del 2012.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate, in considerazione della complessità del processo decisionale che ha condotto alla perdita di interesse al ricorso.
Nota della Redazione
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