Responsabilità precontrattuale della P.A. e risarcimento da perdita di chance nella concessione (TAR Marche n. 1042 del 12.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da perdita di chance non è configurabile quando, all’esito del giudizio di annullamento, l’amministrazione rinnovi il procedimento e restituisca all’interessato la possibilità di conseguire il bene della vita, poiché in tal caso l’annullamento dell’atto illegittimo opera come reintegrazione in forma specifica della chance. La mancata partecipazione alla nuova gara preclude quindi la pretesa risarcitoria, salva la diversa azione per i danni patrimoniali diretti medio tempore subiti. Nel risarcimento per mancata aggiudicazione, l’onere probatorio a carico del ricorrente è tanto più stringente quanto più ampia è la platea dei potenziali concorrenti, non potendosi ipotizzare l’esito di una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Fatto
Una società sportiva ricorrente agisce ex artt. 30 e 34 c.p.a. per conseguire dal Comune il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione della concessione di gestione dello stadio comunale, o in subordine dalla perdita della chance di aggiudicarsela. La vicenda trae origine da una prima concessione, in cui il concessionario si era obbligato a realizzare opere di riqualificazione dell’impianto in cambio di un contributo annuo dell’ente.
Dopo l’affidamento di un nuovo rapporto concessorio, profondamente modificato nell’oggetto e nella durata, il TAR aveva accolto il ricorso della ricorrente, annullando gli atti, sul rilievo della natura sostanziale della variazione e della conseguente necessità di una nuova gara. In esecuzione di quella pronuncia il Comune ha bandito una nuova procedura. La ricorrente, però, non vi ha preso parte e ha riproposto la domanda risarcitoria davanti al giudice amministrativo, dolendosi della mancata dichiarazione di decadenza del precedente concessionario e della perdita del vantaggio economico sperato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 30 c.p.a. per ricostruire la tecnica risarcitoria invocata. Il risarcimento del danno da perdita di chance opera come tutela residuale, a favore del soggetto leso da un provvedimento illegittimo che non possa più conseguire il bene della vita per una modifica irreversibile dello stato di fatto. Si aggiunge che, nelle procedure competitive, l’onere probatorio è tanto più rigoroso quanto più ampia è la platea dei possibili concorrenti.
Su questa base il Tribunale individua il punto decisivo: se l’amministrazione, in esecuzione del giudicato amministrativo, rinnova il procedimento e consente al ricorrente vittorioso di parteciparvi, l’annullamento restituisce integra la possibilità di conseguire il bene della vita. Si parla, in tal caso, di reintegrazione in forma specifica della chance. La ricorrente, avendo liberamente scelto di non partecipare alla gara indetta dal Comune, si è preclusa quella possibilità e non può pretenderne il ristoro a titolo di perdita di chance.
Il Collegio affronta poi il presupposto su cui la ricorrente fonda la domanda: la necessaria decadenza del precedente concessionario e la conseguente esclusione di questi dalla nuova gara. L’argomento non regge. Il Comune aveva concesso una proroga per la realizzazione delle opere e tale proroga non era mai stata censurata. Non si vede come il concessionario potesse essere dichiarato decaduto per l’inosservanza di un termine non ancora decorso. Quanto alla causa di esclusione invocata, l’art. 80, comma 5, lett. c-ter), del d.lgs. n. 50/2016 configura una causa di esclusione non obbligatoria, rimessa alla valutazione dell’amministrazione, e non era ancora vigente all’epoca dei fatti. Non era quindi affatto certo che la controinteressata non potesse partecipare utilmente.
Quanto al danno emergente — le somme corrisposte al concessionario per l’uso dell’impianto nel periodo di gestione ritenuta illegittima — il Tribunale osserva che le tariffe di utilizzo sarebbero state comunque dovute, al gestore succeduto o al Comune concedente, per cui il pregiudizio non è ingiusto. Nel merito il ricorso è respinto in tutte le sue domande. Il rigetto implica anche il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, incompatibile con il disposto dell’art. 30 c.p.a. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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