Regressione tariffaria: controversia sul credito al giudice ordinario (TAR Campania n. 2587 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla regressione tariffaria opposta a una struttura sanitaria privata accreditata, quando non investono gli atti di programmazione regionale che definiscono i tetti di spesa, ma si limitano a contestare le modalità e i tempi di applicazione della regressione, hanno contenuto meramente patrimoniale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Esse non coinvolgono l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, ma l’accertamento dell’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del soggetto accreditato. La forma procedimentale adottata dall’azienda sanitaria non incide sulla natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con salvezza degli effetti della domanda riproposta innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata impugnava davanti al TAR Campania la nota con cui l’azienda sanitaria locale aveva chiuso il procedimento di recupero delle somme riferite alla regressione tariffaria per l’anno 2010, contestando anche gli atti presupposti, tra cui la deliberazione di determinazione del tetto e la nota di comunicazione del saldo amministrativo.
Secondo la ricorrente, la procedura di definizione della regressione sarebbe stata avviata tardivamente, a dodici anni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, con lesione dell’affidamento maturato sull’irretrattabilità della propria situazione patrimoniale, oltre alla violazione dell’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 per omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere. L’azienda sanitaria eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione, richiamando i propri precedenti su analoga fattispecie e le più recenti pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze n. 32259 e n. 32265 del 21 novembre 2023). Da tali arresti si ricava che esulano dalla giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. le controversie connotate da un contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario del servizio pubblico.
Il punto decisivo è la natura della posizione azionata. La controversia verte soltanto sull’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del soggetto accreditato, senza coinvolgere alcuna verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione. L’azienda sanitaria, una volta fissato il tetto di stanziamento, è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa, e il pagamento delle prestazioni rese dai privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Il Collegio ha quindi verificato che le censure della ricorrente non investivano la determinazione regionale del tetto di spesa, né la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, né la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali: non riguardavano, in definitiva, l’esercizio del potere di programmazione sanitaria. Esse erano riferite alle modalità e ai tempi con cui la regressione era stata disposta, contestando solo il come e il quando di tale operazione.
Né assume rilievo che gli atti di regressione siano stati adottati all’esito di un procedimento: la forma in cui si esplica l’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni dedotte in giudizio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia riproposto innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tenuto conto del momento in cui la domanda è stata azionata.
Nota della Redazione
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