Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della carta docente (TAR Marche n. 708 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza della pubblica amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, la costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso. Il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato, assegna un termine all’Amministrazione e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza, ponendo a carico della parte resistente le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Dopo la notifica, la sentenza è passata in giudicato. Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale del 21 maggio 2026 il ricorso è trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il ricorso è dichiarato procedibile. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, condizione che legittima l’azione di ottemperanza.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti di legge e che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

In presenza del giudicato e dell’inerzia dell’Amministrazione, il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione integrale della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna all’Amministrazione un termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, dopo lo spirare del termine assegnato, e provvede entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento e potendo avvalersi di un funzionario delegato o delle strutture territoriali.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento. Le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., e liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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