Ammissibilità ai contributi PNRR: titoli ambientali posseduti già alla domanda (C.G.A.R.S. n. 598 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai contributi del PNRR per l’ammodernamento dei frantoi oleari, la comunicazione preventiva prevista per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dagli artt. 1 e 3 della legge n. 574 del 1996 e dall’art. 112 del d.lgs. n. 152 del 2006 riguarda un segmento specifico dell’attività e non assorbe gli ulteriori scarichi dello stabilimento, ciascuno soggetto alla disciplina propria. La deroga dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 59 del 2013, che consente di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale quando l’attività sia soggetta a sola comunicazione, non può essere invocata per sottrarre al proprio regime uno scarico distinto. Il requisito di ammissibilità dei titoli ambientali pertinenti allo svolgimento dell’attività aziendale deve sussistere e risultare documentato alla data di presentazione della domanda; il differimento semestrale previsto dalla lex specialis concerne solo i permessi funzionali alla realizzazione dell’intervento, non quelli che già legittimavano l’esercizio dello stabilimento.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla procedura indetta dall’Assessorato regionale dell’agricoltura per l’accesso alle agevolazioni del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3, sottomisura «Ammodernamento dei frantoi oleari», con avviso approvato con decreto del dirigente generale n. 4575 del 28 settembre 2023.
Una società cooperativa esercente un frantoio presentava domanda di sostegno per la sostituzione dell’estrattore centrifugo della sezione decanter. In sede di elenchi provvisori l’istanza era collocata tra quelle non ricevibili per incompletezza documentale; all’esito delle osservazioni l’Amministrazione confermava l’esclusione per la mancanza dell’autorizzazione allo scarico dei reflui civili, inserendo la domanda nell’elenco definitivo con il decreto n. 3452 del 30 maggio 2024. Respinto il ricorso gerarchico, la società adiva il TAR Sicilia, che accoglieva ricorso e motivi aggiunti. La pronuncia era annullata dal C.G.A.R.S. per violazione del contraddittorio, con rinvio al primo giudice. Riassunto il giudizio, il TAR accoglieva nuovamente il ricorso, ritenendo sufficiente il modulo comunicativo e ammettendo l’acquisizione successiva dei titoli. L’Assessorato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive il thema decidendum a due profili connessi: la portata del regime comunicativo relativo alle acque di vegetazione e il momento in cui i titoli richiesti dall’art. 7 dell’avviso dovevano essere posseduti.
Il primo motivo è fondato. La sentenza appellata muove da una premessa corretta — la sottoposizione dell’utilizzazione agronomica alla comunicazione preventiva — ma ne amplia indebitamente la portata. Tale disciplina riguarda l’impiego agronomico delle acque residue della lavorazione delle olive e non consente di ricondurre al medesimo modulo ogni ulteriore scarico dello stabilimento, ciascuno assoggettato alla disciplina propria. La conferma è nell’art. 3 del d.P.R. n. 59 del 2013: il comma 1 include la comunicazione tra i titoli ricompresi nell’A.U.A., ma il comma 3 fa salva la facoltà di non avvalersene solo quando gli adempimenti si esauriscano nel modulo comunicativo o nell’autorizzazione generale. L’esclusione si fondava sulla mancata produzione dell’autorizzazione allo scarico dei reflui civili, titolo autonomo che non può essere legittimato per implicito dalla comunicazione. Non incidono né la disciplina delle emissioni in atmosfera, né l’art. 4, comma 4, dell’allegato al decreto presidenziale regionale n. 562 del 2022. Il Collegio non afferma in via generale che ogni frantoio debba munirsi dell’A.U.A., ma esclude l’invocabilità della deroga per uno scarico distinto.
Il secondo motivo è parimenti fondato. L’art. 7 dell’avviso richiedeva il possesso dei titoli «alla data di presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento». Il riferimento alle domande di pagamento non configura un termine alternativo, ma prescrive la permanenza del requisito. Il paragrafo 10.3 annoverava le autorizzazioni ambientali pertinenti tra i documenti da trasmettere con la domanda. La facoltà di esibire i permessi entro sei mesi dalla concessione del sostegno riguardava solo i progetti non ancora cantierabili, cioè i titoli «necessari alla realizzazione delle opere/intervento». L’autorizzazione allo scarico inerisce invece al funzionamento dello stabilimento preesistente e ricadeva tra i titoli dell’art. 7. Il favor partecipationis opera solo in presenza di prescrizioni ambigue e non neutralizza un requisito desumibile dal tenore letterale e dalla collocazione sistematica delle clausole.
Esaminata la censura riproposta ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., il Collegio rileva che la registrazione sanitaria del 2012 e la comunicazione dell’Azienda sanitaria del 23 novembre 2023 attengono alla disciplina igienico-sanitaria e non attestano alcun titolo allo scarico. Quanto all’autorizzazione comunale n. 13-24 del 23 maggio 2024, il dispositivo «autorizza» lo scarico con validità di quattro anni dal rilascio; il richiamo al «rinnovo tacito» contenuto nelle premesse non individua il provvedimento rinnovato, né la decorrenza, né efficacia retroattiva. Il titolo non sussisteva alla data rilevante e il suo conseguimento successivo non integra retroattivamente il requisito.
Respinte anche le censure sulla pretesa natura sanitaria dell’autorizzazione allo scarico — il titolo appartiene alla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 e ha natura ambientale — e sull’illegittimità dell’art. 7 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., coerentemente con il decreto ministeriale n. 53263 del 2023. Infine, la doglianza sulla modificazione della motivazione in sede gerarchica è respinta: il dato fattuale posto a base dell’esclusione è rimasto la mancata produzione del titolo allo scarico, e il riferimento all’A.U.A. ne ha costituito la qualificazione giuridica. L’appello è accolto, con integrale compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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