Consegna di rigore e conflitto di interessi del militare della Guardia di (TAR Marche n. 670 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ordinamento militare italiano la consegna di rigore ha perduto i connotati di sanzione para-penale ai sensi dei criteri Engel, con la conseguenza che non trovano applicazione le garanzie probatorie proprie del processo penale, segnatamente l’inutilizzabilità delle denunce anonime e del materiale fotografico. L’obbligo di astensione del superiore che abbia adottato la diffida ex art. 898 C.O.M. non sussiste quando la diffida si esaurisca nell’invito a cessare dalla causa di incompatibilità, senza esprimere alcun giudizio sulla condotta del dipendente. La tardività della contestazione non comporta decadenza dalla potestà sanzionatoria ove la norma non preveda un termine perentorio e il tempo impiegato sia giustificato dal procedimento di diffida. Nel procedimento disciplinare militare la situazione di conflitto di interessi sussiste iuris et de iure quando l’attività extralavorativa sia svolta nel territorio di servizio e in favore di soggetti potenzialmente sottoposti a verifiche.

Il Fatto

Il ricorrente, Vice Brigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso una Compagnia del territorio, impugnava la determinazione con cui il Comandante Provinciale gli aveva inflitto la sanzione della consegna di rigore per quindici giorni, nonché il provvedimento con cui il Comandante Regionale aveva respinto il ricorso gerarchico.

La sanzione si fondava sulla condotta del militare, che, libero dal servizio, sarebbe stato ripetutamente presente in un esercizio di ristorazione gestito dalla propria compagna, intrattenendo e consigliando la clientela. Il ricorrente contestava la decadenza dell’amministrazione dalla potestà sanzionatoria per tardività della contestazione, l’inutilizzabilità delle fonti di prova (denunce anonime, fotografie, recensioni web) e la violazione dell’obbligo di astensione da parte dell’organo che aveva deciso il ricorso gerarchico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto tutte le censure. Quanto al primo motivo, ha osservato che la diffida ex art. 898 C.O.M. e i provvedimenti sanzionatori conseguono a procedimenti diversi: la prima si fonda sul mero accertamento in fatto di una condotta incompatibile con i compiti istituzionali e non implica alcun giudizio sulla condotta, sicché il Comandante Regionale non era tenuto ad astenersi dalla decisione sul ricorso gerarchico.

La censura sulla decadenza dalla potestà sanzionatoria è stata parimenti disattesa. Pur riconoscendo che il lasso di tempo intercorso sarebbe stato in astratto rilevante, il Tribunale ha valorizzato il procedimento di diffida, che aveva consentito al dipendente di addurre elementi a proprio favore e che, nel caso concreto, aveva portato all’archiviazione. Detraendo tale periodo, il tempo impiegato per l’avvio del procedimento disciplinare è stato ritenuto fisiologico, non fissando la norma alcun termine perentorio.

Nel merito, il Collegio ha anzitutto chiarito che la consegna di rigore ha oggi conseguenze solo amministrative, non implicando reclusione fisica né divieto coattivo di allontanamento dalla caserma. Ne deriva il rigetto delle censure di inutilizzabilità delle prove, richiamando principi propri del processo penale. In ogni caso esistevano segnalazioni non anonime e le recensioni web erano pubbliche.

Assume rilievo decisivo la circostanza che il ricorrente non fosse nuovo a condotte contrarie ai doveri di cui all’art. 894 C.O.M., avendo già subito analoga sanzione e altra diffida. Il Collegio ha precisato che la condotta non è censurabile in assoluto, ma solo perché posta in essere da un militare nel territorio di servizio, giacché l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 impone la valutazione circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Per i militari della Guardia di Finanza tale conflitto sussiste iuris et de iure quando l’attività extralavorativa sia svolta nel territorio di servizio e in favore di soggetti potenzialmente sottoposti a verifiche.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese anche in ragione della meritoria sinteticità degli scritti difensivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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