Interventi in zona vincolata qualificati come variazione essenziale: esclusa la sanzione pecuniaria (TAR Lazio n. 14137 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli interventi edilizi realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, anche quando non integrino di per sé una variazione essenziale, sono a essa equiparati ope legis ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Di conseguenza, per tali opere non è applicabile la sanzione pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, ma il regime demolitorio previsto dall’art. 31 del medesimo decreto, senza che rilevi l’eventuale consistenza minore dell’abuso o la sua accessorietà rispetto a parti legittimamente edificate.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare nel Comune di Velletri, impugnava l’ingiunzione di demolizione emessa dal Comune per la rimozione di opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli immobili, originariamente rurali e risalenti a epoca anteriore alla legge n. 765/1967, erano stati oggetto di condono edilizio del 1986, conclusosi con il rilascio della concessione in sanatoria n. 63/2003. A seguito di un sopralluogo del 2020, il Comune contestava difformità edilizie rispetto allo stato legittimato, ravvisando l’esecuzione di un portico, la chiusura parziale di un terrazzo, la diversa collocazione di una scala e l’ampliamento del locale magazzino. Il ricorrente deduceva l’errore nei presupposti e l’insussistenza delle difformità, chiedendo in subordine la conversione della demolizione in sanzione pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, entrambi rivolti a contestare la qualificazione dell’abuso accertato dall’Amministrazione. Il Collegio ha rilevato che, in disparte alcune affermazioni incerte ma non decisive, le opere nel loro complesso integrano una trasformazione dell’immobile autorizzato qualificabile come variazione essenziale, considerato che ricadono in zona paesaggisticamente vincolata.
Il tentativo di ridimensionare la portata delle opere non è stato condiviso: le difformità realizzate rispetto al titolo in sanatoria comportano incrementi di superficie e di volume non irrilevanti dell’edificio residenziale, mentre il magazzino risulta ampliato con una struttura autonoma a due livelli. Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, le opere insistendo in area vincolata non possono dar luogo alla sanzione di cui all’art. 34 d.P.R. 380/2001.
La pronuncia richiama il principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. II, n. 02814/2025, secondo cui gli interventi realizzati su immobili sottoposti a vincolo, ove non costituiscano già di per sé variazioni essenziali, sono comunque equiparati a esse ope legis. In tali ipotesi, l’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 prevede sempre la demolizione, senza ammettere forme alternative di sanzione. La scelta legislativa di punire con maggior rigore gli scostamenti in aree tutelate trova fondamento nell’art. 9 della Costituzione, nella formulazione novellata dalla legge costituzionale n. 1/2022, che rafforza il livello di salvaguardia del bene-ambiente.
Le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo implicano l’immodificabilità dello stato dei luoghi senza il previo assenso degli organi competenti. La qualificazione come variazione essenziale di qualunque intervento su immobili vincolati rende superfluo ogni approfondimento in fatto sulla consistenza dell’abuso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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