Ottemperanza al giudicato sul beneficio del docente: termine e commissario ad acta (TAR Marche n. 576 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il ricorso è procedibile e fondato. L’Amministrazione che non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa va condannata a dare esecuzione integrale al titolo, entro il termine assegnato, salvo le somme già corrisposte. Per il caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito dal creditore. L’inadempimento non controverso giustifica la condanna alle spese, distratte al difensore antistatario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Ancona, ha dichiarato il diritto del ricorrente — docente — di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, per gli anni scolastici accertati, con le modalità precisate. La sentenza è stata posta a carico dell’Amministrazione per metà delle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Formatosi il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio, il ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha eseguito il titolo e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso di ottemperanza. La verifica riguarda il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, da calcolare tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa. Il termine risulta rispettato e il ricorso è pertanto procedibile.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. Il Tribunale valorizza un dato essenziale: in presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inerzia processuale si traduce in mancanza di contestazione sostanziale.
Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo di esecuzione integrale della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Il Collegio assegna all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti — anche tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono liquidate in dispositivo e distratte al difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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