Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sull’assegnazione del beneficio (TAR Marche n. 578 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la procedibilità del ricorso è subordinata al decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione e la mancata opposizione di ragioni contrarie alla spettanza della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese, da distrarre a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza, il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate. La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Poiché il giudicato non era stato eseguito, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione resistente si è costituita; la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è pertanto procedibile.
Nel merito, il ricorso è fondato, perché il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Egli assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione resistente è condannata alla rifusione, tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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