Carta docente: ottemperanza al giudicato e Commissario ad acta (TAR Marche n. 418 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta, con condanna alle spese del giudizio distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con la sentenza richiamata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme riconosciute, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario. La sentenza, depositata e notificata, non è stata impugnata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.

Rilevando che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese nel merito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, è decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di legge risulta quindi integrata.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. Il titolo indicato in epigrafe non ha ricevuto esecuzione. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine ha assegnato il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il Commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato.

Sulle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, anche in considerazione di quanto statuito dal Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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