Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 416 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza che ha riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, la mera costituzione formale dell’Amministrazione, che non opponga ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso. Il giudice assegna all’Amministrazione un termine di 30 giorni per l’esecuzione integrale e, per il caso di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito dall’istanza del creditore.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato, con sentenza, il diritto della ricorrente di fruire del beneficio economico della Carta docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici considerati. La sentenza è stata notificata e non impugnata, e sulla stessa si è formato il giudicato.

Lamentando che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese di merito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni richiesto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, con la conseguenza che la domanda di ottemperanza è ammissibile.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Collegio ha valorizzato il decorso del termine di legge e il comportamento processuale della resistente: la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e quant’altro), anche tramite funzionario delegato.

Infine, non essendo contestato l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. Il Collegio ha richiamato, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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