Ottemperanza al giudicato e soccombenza virtuale sulla refusione delle spese (TAR Campania n. 1991 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora la pretesa sostanziale del creditore risulti interamente soddisfatta nel corso del processo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione in applicazione del canone della soccombenza virtuale, commisurandole all’intervenuto adempimento tardivo e alla natura della controversia. Il difensore antistatario è titolare di un autonomo titolo di credito, distinto da quello dell’assistito. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute le spese dei soli atti funzionali alla sua introduzione, non quelle di precetto.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario, agisce in via di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del capo di condanna alle spese contenuto in una precedente sentenza dello stesso Tribunale, con cui il Comune intimato era stato condannato alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Il Comune non si costituisce in giudizio, pur essendo ritualmente intimato. Nelle more del processo, e precisamente dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione provvede al pagamento della somma richiesta. Il ricorrente, con successiva memoria, riconosce l’avvenuto adempimento, ma insiste per la condanna alle spese del giudizio in forza del principio della soccombenza virtuale. La controversia giunge così alla decisione del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio, incentrato sull’esecuzione, per la sola parte d’interesse relativa alle spese giudiziali, del giudicato formatosi sulla sentenza azionata. Rileva preliminarmente che il difensore antistatario è titolare, per ciò solo, di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito.
Su tale premessa, il Tribunale applica l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e dichiara la cessazione della materia del contendere. L’elemento probatorio documentale prodotto in giudizio, unito al riconoscimento dell’avvenuto pagamento da parte del ricorrente, dimostra la piena soddisfazione della pretesa sostanziale avanzata in questa sede.
Il Collegio non si limita alla declaratoria, ma regola le spese. In virtù del canone della soccombenza virtuale, le pone a carico del Comune destinatario del capo di condanna, che vi ha dato tardivo adempimento solo dopo la proposizione del giudizio. La misura tiene conto dell’intervenuto spontaneo adempimento e della natura della controversia.
Il Tribunale richiama quindi la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in sede di ottemperanza, possono riconoscersi, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, le sole spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio. Restano escluse le voci non funzionali, quali quelle di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore che abbia optato per strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.
Pertanto, tra le spese liquidate per il giudizio rientrano in modo omnicomprensivo spese, diritti e onorari relativi agli atti successivi alla sentenza e funzionali all’ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, non ricomprese nella quantificazione. Il Tribunale condanna così il Comune al pagamento delle spese nella misura complessiva di euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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